Art. 6 Accertamento dei requisiti fisici del donatore 1. Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile della selezione accerta che il donatore di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi possegga i requisiti fisici indicati nell'Allegato IV, parte A. 2. Il medico responsabile della selezione puo' prescrivere l'esecuzione di ulteriori appropriate indagini cliniche, di laboratorio e strumentali volte ad accertare l'idoneita' del donatore alla donazione. 3. I parametri fisici, i dati rilevati ed i risultati delle indagini eseguite sono registrati nella cartella sanitaria del donatore di cui all'Allegato II, parte F.