Art. 6 
 
Utilizzo di tecniche  di  attenuazione  del  rischio  che  utilizzano
  contratti di riassicurazione o societa' veicolo. 
  1. L'impresa che  calcola  il  requisito  patrimoniale  tramite  la
formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione  del  rischio
di  cui  all'art.  211  degli  Atti   delegati,   nel   valutare   la
significativita' del rischio di base identifica, in corrispondenza di
una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, le
eventuali differenze negli andamenti delle coperture dei trattati  di
riassicurazione o degli accordi di  cessione  di  rischi  a  societa'
veicolo rispetto ai contratti di assicurazione a cui si  riferiscono,
derivanti da differenze in termini e condizioni. 
  2. L'impresa considera significativo il rischio di  base  derivante
da un disallineamento di valuta che si  genera  quando  l'esposizione
effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del  rischio  di
cui all'art. 211 degli Atti delegati  e'  denominata  in  una  valuta
diversa da quella dell'esposizione al  rischio  dell'impresa  che  la
tecnica di attenuazione intende coprire. 
  3. In deroga a quanto disposto  al  comma  2,  non  e'  considerato
significativo il disallineamento fra due valute nei casi in cui: 
    a) le valute sono ancorate tra di loro nell'ambito di  un  regime
di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto; oppure 
    b)  il  cambio  tra  le  due  valute  e'  fisso   e   specificato
nell'accordo di riassicurazione o di cessione di  rischi  a  societa'
veicolo. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, l'impresa  utilizza  la  tecnica  di
attenuazione del rischio in questione nel calcolo del SCR tramite  la
formula standard solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.
86 degli Atti delegati. 
  5. Nei casi in cui i termini e le  condizioni  di  una  tecnica  di
attenuazione del rischio che utilizza contratti di riassicurazione  o
societa' veicolo specifichino un limite alla  massima  protezione  in
caso di perdita definito in proporzione all'effettiva esposizione  al
rischio   iniziale,   l'impresa   effettua    la    valutazione    di
significativita' di cui al comma 1 solo per la parte  di  esposizione
effettivamente coperta con la tecnica di attenuazione del rischio  in
oggetto.