Art. 6 
 
 
                       Effetti dell'iscrizione 
 
  1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente  con
il numero d'ordine attribuito nel registro. 
  2. Dalla data della  comunicazione  di  cui  al  comma  precedente,
l'organismo  e'  tenuto   a   fare   menzione   negli   atti,   nella
corrispondenza e nelle forme di  pubblicita'  consentite  del  numero
d'ordine nonche' della denominazione dell'ente  pubblico  che  lo  ha
costituito. 
  3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni  anno
l'organismo pubblica  sul  proprio  sito  internet  il  numero  degli
incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.