Art. 6 Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri 1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "organismi di investimento collettivo" a "n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti".