Art. 6 Liceo linguistico 1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno dei testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di: a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche; b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare. 2. La prova si articola in due parti: a) risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo scelto dal candidato fra quelli proposti; b) redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto (lunghezza massima 300 parole).