Art. 6 
 
     Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117,  le
parole: «, entro due mesi dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata  legge
          13 aprile 1988, n.  117,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 9.  Azione  disciplinare.  -  1.  Il  procuratore
          generale presso la Corte di  cassazione  per  i  magistrati
          ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri
          casi devono esercitare l'azione disciplinare nei  confronti
          del magistrato per i fatti che hanno dato causa  all'azione
          di risarcimento, salvo che non  sia  stata  gia'  proposta.
          Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e  giustizia
          di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione. 
              2. Gli atti del giudizio  disciplinare  possono  essere
          acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di
          rivalsa. 
              3. La disposizione di cui all'art. 2,  che  circoscrive
          la rilevanza  della  colpa  ai  casi  di  colpa  grave  ivi
          previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».