Art. 6 
 
 
                      Offerta di conciliazione 
 
  1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui  all'articolo  1,
al fine di evitare il giudizio e ferma restando la  possibilita'  per
le parti di  addivenire  a  ogni  altra  modalita'  di  conciliazione
prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore,
entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,  in
una delle sedi di cui all'articolo 2113,  quarto  comma,  del  codice
civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni, un importo  che  non  costituisce
reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale,  di
ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per
il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto  per  ogni  anno  di
servizio, in misura comunque non inferiore a due e  non  superiore  a
diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore  di  un  assegno
circolare. L'accettazione dell'assegno in  tale  sede  da  parte  del
lavoratore  comporta  l'estinzione  del  rapporto   alla   data   del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche
qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le  eventuali  ulteriori
somme pattuite nella stessa sede  conciliativa  a  chiusura  di  ogni
altra pendenza derivante dal rapporto  di  lavoro  sono  soggette  al
regime fiscale ordinario. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2  milioni
di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per  l'anno  2016,  13,8
milioni di euro per l'anno 2017, 17,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro  per
l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021,  30,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per  l'anno  2023  e  37,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del
rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21  aprile
2000, n.  181,  e  successive  modificazioni,  e'  integrata  da  una
ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro
entro 65 giorni dalla  cessazione  del  rapporto,  nella  quale  deve
essere indicata l'avvenuta ovvero la non  avvenuta  conciliazione  di
cui al comma 1 e la  cui  omissione  e'  assoggettata  alla  medesima
sanzione prevista per  l'omissione  della  comunicazione  di  cui  al
predetto  articolo  4-bis.   Il   modello   di   trasmissione   della
comunicazione  obbligatoria  e'  conseguentemente  riformulato.  Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              Si riporta l'articolo 2113 del codice civile: 
              "Art. 2113. Rinunzie e transazioni 
              Le rinunzie e le  transazioni  che  hanno  per  oggetto
          diritti del prestatore di lavoro derivanti da  disposizioni
          inderogabili  della  legge  e  dei  contratti   o   accordi
          collettivi concernenti i rapporti di cui  all'articolo  409
          del codice di procedura civile, non sono valide. 
              L'impugnazione  deve  essere  proposta,   a   pena   di
          decadenza, entro sei mesi  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto o dalla data della rinunzia o  della  transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto,  anche
          stragiudiziale, del lavoratore idoneo a  renderne  nota  la
          volonta'. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410, 411, 412-ter e  412-quater  del  codice  di  procedura
          civile.". 
              Si riporta l'articolo 76  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 76. Organi di certificazione 
              1.  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione   dei
          contratti  di  lavoro  le  commissioni  di   certificazione
          istituite presso: 
              a)   gli   enti   bilaterali   costituiti   nell'ambito
          territoriale di  riferimento  ovvero  a  livello  nazionale
          quando la  commissione  di  certificazione  sia  costituita
          nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; 
              b) le Direzioni provinciali del lavoro e  le  province,
          secondo quanto stabilito da apposito decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
          dalla entrata in vigore del presente decreto; 
              c) le universita'  pubbliche  e  private,  comprese  le
          Fondazioni universitarie, registrate nell'albo  di  cui  al
          comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   di   rapporti   di
          collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
          del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
              c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali - Direzione generale della tutela delle  condizioni
          di lavoro, esclusivamente nei casi  in  cui  il  datore  di
          lavoro abbia le  proprie  sedi  di  lavoro  in  almeno  due
          province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
          lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
          imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
          schemi di  convenzioni  certificati  dalla  commissione  di
          certificazione istituita presso il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane  e
          strumentali gia'  operanti  presso  la  Direzione  generale
          della tutela delle condizioni di lavoro; 
              c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
          di cui alla legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  esclusivamente
          per  i   contratti   di   lavoro   instaurati   nell'ambito
          territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica e comunque  unicamente  nell'ambito
          di intese definite tra il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e il Consiglio nazionale  dei  consulenti
          del  lavoro,  con  l'attribuzione  a   quest'ultimo   delle
          funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli  aspetti
          organizzativi. 
              1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
          le  commissioni  di  certificazione  istituite  presso   le
          direzioni provinciali del lavoro e le province limitano  la
          loro funzione alla ratifica  di  quanto  certificato  dalla
          commissione di certificazione istituita presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Per essere abilitate alla  certificazione  ai  sensi
          del comma 1,  le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi
          presso un apposito albo istituito presso il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali con apposito  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, della universita' e  della
          ricerca. Per ottenere la registrazione le universita'  sono
          tenute a inviare, all'atto della registrazione e  ogni  sei
          mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e  criteri
          giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
          con  riferimento  a  tipologie  di  lavoro   indicate   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              3. Le commissioni istituite  ai  sensi  dei  commi  che
          precedono  possono  concludere  convenzioni  con  le  quali
          prevedano la costituzione di una  commissione  unitaria  di
          certificazione.". 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015): 
              "107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.". 
              Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
          2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato
          del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore 
              (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.". 
              Si  riporta  l'articolo  4-bis   del   citato   decreto
          legislativo n.181 del 2000: 
              "Art. 4-bis.  Modalita'  di  assunzione  e  adempimenti
          successivi. 
              1. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, procedono  all'assunzione  diretta  di  tutti  i
          lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto  di  lavoro,
          salvo   l'obbligo   di   assunzione    mediante    concorso
          eventualmente previsto dagli statuti  degli  enti  pubblici
          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste
          per l'assunzione di lavoratori non  comunitari  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
          per l'assunzione di  lavoratori  italiani  da  impiegare  o
          trasferire all'estero di cui  al  decreto-legge  31  luglio
          1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68. 
              2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,
          prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
          comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il
          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio
          della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
          di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore
          di  lavoro   pubblico   puo'   assolvere   all'obbligo   di
          informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,
          n. 152, con la consegna al lavoratore, entro  il  ventesimo
          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro ovvero con la consegna  della  copia  del  contratto
          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
          personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  le
          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni
          effettuate dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti
          pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
          lavoratori a rischio di esclusione sociale. 
              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono
          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
          successivo alla data di assunzione, al servizio  competente
          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
          operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione  dei
          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese
          precedente. 
              5. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche  in
          caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di  altra
          esperienza professionale a rapporto di lavoro  subordinato,
          a comunicare, entro cinque giorni, al  servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
          seguenti variazioni del rapporto di lavoro: 
              a) proroga del termine inizialmente fissato; 
              b)  trasformazione  da  tempo   determinato   a   tempo
          indeterminato; 
              c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
              d)  trasformazione  da  contratto  di  apprendistato  a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e-bis) trasferimento del lavoratore; 
              e-ter) distacco del lavoratore; 
              e-quater) modifica della ragione sociale del datore  di
          lavoro; 
              e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa. 
              6.  Le   comunicazioni   di   assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro, con i moduli di cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
          e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. 
              6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  le  parole:
          «o lo assume per qualsiasi causa alle  proprie  dipendenze»
          sono soppresse. 
              6-ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui   al   presente
          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono
          avvalersi dei  servizi  informatici  resi  disponibili  dai
          servizi competenti presso i quali e'  ubicata  la  sede  di
          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  disciplina  anche  le
          modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal
          presente comma. 
              7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e  l'omogeneita'
          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le
          comunicazioni obbligatorie dei datori  di  lavoro  e  delle
          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo,   nonche'   le
          modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di  cui  al
          comma 6 da parte dei servizi competenti sono  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 
              8. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
          e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29
          aprile 1949, n. 264, per il tramite  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e  degli
          altri soggetti abilitati dalle  vigenti  disposizioni  alla
          gestione ed alla amministrazione del  personale  dipendente
          del settore agricolo, ovvero delle  associazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi   aderiscono   o
          conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
          pubblici economici, con  riferimento  all'assolvimento  dei
          predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di  cui
          all'articolo 5, primo comma, della legge 11  gennaio  1979,
          n. 12, anche  nei  confronti  delle  medesime  associazioni
          sindacali che provvedono  alla  tenuta  dei  documenti  con
          personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo  1,
          primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".