Art. 6 
 
 
                       Utilizzo del Casellario 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del  SISS,  anche
attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa,  le  informazioni
contenute nel Casellario, in  forma  individuale  ma  prive  di  ogni
riferimento che ne permetta il collegamento  con  gli  interessati  e
comunque secondo modalita', stabilite con il decreto direttoriale  di
cui  all'articolo  2,  comma  6,  che  rendono  gli  interessati  non
identificabili, ai seguenti soggetti: 
  a) Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ai  fini  di
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi,  nonche'  per  elaborazioni  a  fini
statistici, di ricerca e di studio; 
  b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici
ai  quali,  in  conformita'  alle  leggi  vigenti,  sia  affidata  la
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e  socio-sanitari,
con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di
programmazione delle medesime prestazioni, oltre  alle  finalita'  di
cui alla lettera a). 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresi'  utilizzate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione
della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare
alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, al fine  di  una  migliore  programmazione  delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il  31
marzo di ogni anno. 
  3. L'INPS fornisce al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  secondo  le
indicazioni  del  medesimo  Ministero,  rappresentazioni   in   forma
aggregata dei dati ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa  sociale
nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 
  4. L'INPS, anche attraverso servizi  di  cooperazione  applicativa,
rende accessibili agli enti locali,  limitatamente  alle  prestazioni
erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate  dall'INPS,  le
informazioni, corredate di codice fiscale, al fine  di  migliorare  e
rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa
la relazione di complementarita' tra le prestazioni erogate dall'INPS
e quelle erogate a livello locale. 
  5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca  dati  delle
prestazioni sociali agevolate, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  5,
nonche' del citato decreto 8 marzo 2013 del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto-legge n.
          5 del 2012, si vedano le note alle premesse.