Art. 6 Effetti dell'iscrizione 1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, e' comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l'iscrizione. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica e' tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicita', del numero d'ordine attribuitogli.