Art. 6 
 
 
                       Effetti dell'iscrizione 
 
  1.  Il  provvedimento  di  iscrizione,  con  il   numero   d'ordine
attribuito  nel  registro,  e'  comunicato  al  richiedente   ed   al
presidente  della  Corte  di  appello   alla   quale   si   riferisce
l'iscrizione. 
  2. Dalla data della comunicazione di cui al  comma  precedente,  il
gestore della vendita telematica e' tenuto  a  fare  menzione,  negli
atti, nella corrispondenza e nella pubblicita', del  numero  d'ordine
attribuitogli.