Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia di congedo di  paternita'  nei  casi  di  adozione  e
                             affidamento 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il congedo di  cui  all'articolo  26,  comma  4,  spetta,  alle
medesime condizioni, al lavoratore anche qualora  la  madre  non  sia
lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di  curare
la  procedura  di  adozione  certifica  la  durata  del  periodo   di
permanenza all'estero del lavoratore.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 31 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 31 (Adozioni e affidamenti). - 1. Il  congedo  di
          cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato  chiesto
          dalla lavoratrice  spetta,  alle  medesime  condizioni,  al
          lavoratore. 
              2. Il congedo di cui all'art. 26, comma 4, spetta, alle
          medesime condizioni, al lavoratore anche qualora  la  madre
          non sia lavoratrice. L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto
          l'incarico di curare la procedura di adozione certifica  la
          durata   del   periodo   di   permanenza   all'estero   del
          lavoratore.».