Art. 6 
 
Acquisizione  e  utilizzazione  delle  informazioni  tra  istituzioni
  finanziarie del medesimo gruppo  nonche'  tra  terzi  fornitori  di
  servizi e istituzioni finanziarie 
 
  1. Le istituzioni finanziarie indicate  all'articolo  4,  comma  1,
possono mettere a disposizione di terzi fornitori di  servizi  ovvero
di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo  gruppo  la
documentazione  e  le  informazioni  acquisite  con  riferimento   ai
titolari dei conti finanziari, necessarie  ai  fini  dell'adempimento
degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali,  acquisizione  e
comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5. 
  2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione  e
le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di
adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e  comunicazione  dei
dati  di  cui  agli  articoli  4  e  5  da  parte  delle  istituzioni
finanziarie di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  possono  mettere  a
disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione
e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi. 
  3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2,  sono
stabiliti  le  modalita'  e  i   termini   per   l'attuazione   delle
disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.