Art. 6 Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonche' tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie 1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5. 2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi. 3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.