(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
Impegno reciproco a  continuare  a  intensificare  l'efficacia  dello
              scambio di informazioni e la trasparenza 
 
  1.  Reciprocita'.  Il  Governo  degli  Stati  Uniti  riconosce   la
necessita' di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di
informazioni automatico con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti si
impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad  intensificare
i  rapporti  di  scambio  con  l'Italia  perseguendo  l'adozione   di
regolamenti e appoggiando e  sostenendo  la  legislazione  diretta  a
conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico. 
  2. Trattamento dei pagamenti passthru e dei ricavi lordi. Le  Parti
si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per lo sviluppo
di un approccio alternativo pratico ed efficace per il raggiungimento
degli obiettivi di policy  relativi  alle  ritenute  alla  fonte  sui
pagamenti esteri passthru e sugli introiti lordi esteri che riduca al
minimo l'onere. 
  3. Sviluppo di un modello comune di  comunicazione  e  scambio.  Le
Parti  si  impegnano  a  collaborare  con   altri   partner   e   con
l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico  nonche'
l'Unione europea, al fine di adeguare i termini del presente  Accordo
a un modello  comune  per  lo  scambio  automatico  di  informazioni,
compreso lo sviluppo di standard comuni in  materia  di  obblighi  di
comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie. 
  4. Documentazione dei conti intrattenuti al  30  giugno  2014.  Per
quanto concerne i conti oggetto di comunicazione intrattenuti  al  30
giugno   2014   presso   un'istituzione   finanziaria   tenuta   alla
comunicazione: 
    a) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni  successivi,
gli Stati Uniti si impegnano a stabilire, entro il 1°  gennaio  2017,
norme che impongono alle istituzioni finanziarie statunitensi  tenute
alla comunicazione di  ottenere  e  comunicare  il  TIN  italiano  di
ciascun titolare di un conto italiano oggetto di  comunicazione  come
richiesto a norma del sub-paragrafo 2(b)(1) dell'articolo 2; e 
    b) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni  successivi,
l'Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme  che
impongono  alle  istituzioni   finanziarie   italiane   tenute   alla
comunicazione di ottenere il TIN  statunitense  di  ciascuna  persona
statunitense specificata come richiesto  a  norma  del  sub-paragrafo
2(a)(1) dell'articolo 2.