Art. 6 
 
Disposizioni relative  ai  servizi  di  media  audiovisivi.  Corretto
  recepimento  della  direttiva  89/552/CEE,  come  modificata  dalla
  direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.  Caso
  EU Pilot 1890/11/INSO 
 
  1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  dopo
le  parole:  «favore,  nonche'»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  a
condizione che abbiano autonoma collocazione nella  programmazione  e
che   non   siano    inseriti    all'interno    di    un'interruzione
pubblicitaria,». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo del comma 12 dell'articolo 38 del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
          unico dei servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2005,  n.
          208, S.O.  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 38 (Limiti di affollamento). - (Omissis). 
              12.  I  messaggi   promozionali,   facenti   parte   di
          iniziative promosse da istituzioni, enti,  associazioni  di
          categoria,  produttori  editoriali  e   librai,   volte   a
          sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del  libro
          e della lettura, trasmessi dalle emittenti  radiofoniche  e
          televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni
          di  favore,  nonche',a  condizione  che  abbiano   autonoma
          collocazione nella programmazione e che non siano  inseriti
          all'interno di  un'interruzione  pubblicitaria,  i  filmati
          promozionali o di presentazione di  opere  cinematografiche
          di nazionalita' europea  di  prossima  programmazione,  non
          sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi  di
          cui al presente articolo. 
              (Omissis).".