Art. 6 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto  dell'immissione  dei  loro  articoli  pirotecnici  sul
mercato, i  fabbricanti  assicurano  che  siano  stati  progettati  e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di  cui
all'allegato I. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato II e fanno eseguire la procedura  di  valutazione  della
conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora  la  conformita'
di un articolo pirotecnico alle prescrizioni  applicabili  sia  stata
dimostrata  da   tale   procedura,   i   fabbricanti   redigono   una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al  presente  decreto.  Si  tiene  debitamente  conto  delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,
nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre
specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in
considerazione dei rischi  presentati  dall'articolo  pirotecnico,  i
fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori,  e
su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di  sorveglianza
del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico  messo  a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico
non conforme e i richiami  dell'articolo  pirotecnico  non  conforme,
mantengono, se del caso, un  registro  degli  stessi  e  informano  i
distributori di tale monitoraggio. 
  5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che  hanno
immesso sul mercato siano etichettati conformemente  all'articolo  8,
qualora si tratti di  articoli  pirotecnici  diversi  dagli  articoli
pirotecnici per i veicoli, o all'articolo  9  qualora  si  tratti  di
articoli pirotecnici per i veicoli. 
  6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il  loro  nome,
la loro  denominazione  commerciale  registrata  o  il  loro  marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati
oppure,  ove  cio'  non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento dell'articolo  pirotecnico.  L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo'  essere  contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana. 
  7.  I  fabbricanti  garantiscono  che  l'articolo  pirotecnico  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza  in  lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili   e
intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  articolo  pirotecnico,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'articolo  pirotecnico  presenti  un  rischio,  i   fabbricanti   ne
informano immediatamente i Ministeri dell'interno  e  dello  sviluppo
economico, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri  in  cui
hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  l'articolo  pirotecnico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli  organi
di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato,  forniscono
tutte le informazioni e la  documentazione,  in  formato  cartaceo  o
elettronico, necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico al presente decreto, in lingua  italiana.  I  fabbricanti
cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi
azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dagli  articoli
pirotecnici da essi immessi sul mercato.