Art. 6 Iniziative ammissibili 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi: a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; c) al commercio e al turismo; d) alle attivita' riconducibili anche a piu' settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile, riguardanti: 1) la filiera turistico-culturale, intesa come attivita' finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza; 2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative. 2. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 1, lettera a) e' costituita da qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. 3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non superiore a sei mesi. 4. Il Ministro dello sviluppo economico puo' emanare direttive volte a stabilire specifiche priorita' di intervento nell'ambito delle attivita' e dei settori di cui al comma 1. L'eventuale emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita' di presentazione delle domande.
Note all'art. 6: - Per il il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse.