Art. 6 
 
 
                      Contribuzione figurativa 
 
  1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i
quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili  ai
fini del diritto  e  della  misura  alla  pensione  anticipata  o  di
vecchiaia. Per detti periodi il contributo  figurativo  e'  calcolato
sulla base della retribuzione globale cui e' riferita  l'integrazione
salariale. 
  2.  Le  somme  occorrenti  alla   copertura   della   contribuzione
figurativa  sono  versate,  a  carico  della  gestione  o  fondo   di
competenza, al fondo pensionistico  di  appartenenza  del  lavoratore
beneficiario.