Art. 6 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. La dotazione organica dell'Ispettorato,  non  superiore  a  6357
unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali  e  non,  e'
definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2.  Nell'ambito  della  predetta  dotazione
organica, nella quale sono previste  due  posizioni  dirigenziali  di
livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di  livello
non generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in servizio
presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso
la direzione generale per l'attivita'  ispettiva  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Al  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si  applica,  rispettivamente,
la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e   la   contrattazione
collettiva del comparto Ministeri. 
  2. La dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  ridotta  in  misura
corrispondente alle cessazioni del personale delle  aree  funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente  dalle  Direzioni
interregionali e  territoriali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  che  avverranno  successivamente  all'entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo  5,  comma  1  e  fino  al  31
dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le  cessazioni
dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili  ai
fini della determinazione del budget  di  assunzioni  previsto  dalle
vigenti disposizioni in  materia  di  assunzioni  ed,  inoltre,  sono
contestualmente  ridotti  i  relativi  fondi   per   il   trattamento
accessorio. 
  3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa  derivanti
dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1,
la dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  incrementata,  ogni  tre
anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  turn-over  del
personale,  con  conseguente  assegnazione  delle  relative   risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto
collettivo applicato dall'Ispettorato. 
  4. Presso la sede  di  Roma  dell'Ispettorato  e'  istituito,  alle
dipendenze del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
«Comando carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro».  L'attivita'  di
vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri  nonche'  il
coordinamento   con   l'Ispettorato   e'   assicurato   mediante   la
definizione, da parte del direttore  dell'Ispettorato,  di  linee  di
condotta   e   programmi   ispettivi   periodici   nonche'   mediante
l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento  del
Comando  carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro.  Presso  le  sedi
territoriali  dell'Ispettorato  opera  altresi'  un  contingente   di
personale  che,  secondo  quanto  stabilito  dai   decreti   di   cui
all'articolo  5,  comma  1,  dipende  funzionalmente  dal   dirigente
preposto alla sede territoriale  dell'Ispettorato  e  gerarchicamente
dal comandante dell'articolazione  del  Comando  carabinieri  per  la
tutela del lavoro. In  relazione  a  quanto  stabilito  dal  presente
comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826,  comma  1,  del
decreto   legislativo   15   marzo   2010,   n.   66   e'   assegnato
all'Ispettorato.  Il  contingente   di   cui   al   presente   comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5,  comma  1,
e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma  1  ed
e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono  attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti
al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto  salvo  il  potere  di
conciliazione di cui  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  23
aprile 2004,  n.  124.  Sono  a  carico  dell'Ispettorato  gli  oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale  ed  accessorio,  del
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  le  spese  connesse   alle
attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di  cui
al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, il decreto del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante
la «Riorganizzazione  del  Comando  Carabinieri  per  la  tutela  del
lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative
al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del  lavoro  con
la Regione Sicilia. 
  5. Con i decreti di cui all'articolo  5,  comma  1,  sono  altresi'
individuati: 
    a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato; 
    b) gli  assetti  e  gli  organici  del  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti  della  dipendenza
funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell'Ispettorato. 
  6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1: 
    a) cessano di operare le direzioni interregionali e  territoriali
del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali  dell'Ispettorato
i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15  e
16 di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14
febbraio 2014, n. 121; 
    b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato  dagli
stessi decreti di  cui  all'articolo  5,  comma  1.  Nell'ambito  del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio  presso  le
direzioni interregionali  e  territoriali  del  lavoro  e  presso  la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. E'  altresi'  trasferito  presso  la  sede
centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita'  di  chiedere,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  di
rimanere nei ruoli  dello  stesso  Ministero  con  inquadramento  nei
corrispondenti profili amministrativi. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta l'articolo 826 del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): 
              "Art. 826. Contingente per la tutela del lavoro 
              1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione  delle
          leggi  sul  lavoro,  sulla  previdenza  e   sull'assistenza
          sociale, sono assegnati al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  i  seguenti  militari   dell'Arma   dei
          carabinieri, per un contingente complessivo di 506  unita',
          di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi
          gradi o ruoli: 
              a) colonnelli: 1; 
              b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; 
              c) capitani: 1; 
              d) ispettori: 170; 
              e) sovrintendenti: 159; 
              f) appuntati e carabinieri: 170. 
              2. Del contingente complessivo di cui al  comma  1,  84
          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della
          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e
          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e
          sull'assistenza.". 
              Si riporta l'articolo 11 del citato decreto legislativo
          n. 124 del 2004: 
              "Art. 11. Conciliazione monocratica. 
              1. Nelle ipotesi di richieste di  intervento  ispettivo
          alla direzione provinciale del lavoro dalle quali  emergano
          elementi per una soluzione conciliativa della controversia,
          la  Direzione  provinciale  del   lavoro   territorialmente
          competente puo', mediante un proprio funzionario, anche con
          qualifica ispettiva, avviare il tentativo di  conciliazione
          sulle questioni segnalate. 
              2. Le parti convocate possono farsi assistere anche  da
          associazioni   o   organizzazioni   sindacali   ovvero   da
          professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. 
              3. In caso di accordo, al  verbale  sottoscritto  dalle
          parti non trovano applicazione le disposizioni di cui  all'
          articolo 2113, commi primo,  secondo  e  terzo  del  codice
          civile. 
              3-bis. Il verbale di  cui  al  comma  3  e'  dichiarato
          esecutivo con decreto dal giudice  competente,  su  istanza
          della parte interessata. 
              4.  I  versamenti  dei   contributi   previdenziali   e
          assicurativi, da determinarsi secondo le norme  in  vigore,
          riferiti alle somme concordate  in  sede  conciliativa,  in
          relazione al periodo lavorativo riconosciuto  dalle  parti,
          nonche' il pagamento  delle  somme  dovute  al  lavoratore,
          estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare
          l'avvenuto  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
          assicurativi,   le   direzioni   provinciali   del   lavoro
          trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa
          documentazione. 
              5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero  di  assenza
          di una o di  entrambe  le  parti  convocate,  attestata  da
          apposito verbale, la direzione provinciale del  lavoro  da'
          seguito agli accertamenti ispettivi. 
              6. Analoga procedura conciliativa puo' aver  luogo  nel
          corso  dell'attivita'  di  vigilanza  qualora   l'ispettore
          ritenga che  ricorrano  i  presupposti  per  una  soluzione
          conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito  il
          consenso delle parti interessate, l'ispettore  informa  con
          apposita relazione la Direzione provinciale del  lavoro  ai
          fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3,
          4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini  di
          cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
          fino alla conclusione del procedimento conciliativo.". 
              Si riportano gli articoli  15  e  16  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014,  n.
          121 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, a norma dell'articolo  2,  comma
          10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          modificato dall'articolo 2, comma 7, del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30   ottobre   2013,   n.   125,   come   modificato
          dall'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2013, n. 150): 
              "Art. 15. Compiti delle DIL 
              1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato
          ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo
          23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare: 
              a. al  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza  in
          materia di lavoro  e  legislazione  sociale  ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
              b. allo sviluppo, in attuazione di quanto  previsto  al
          comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e  degli
          enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di
          interventi sinergici in  materia  di  mercato  del  lavoro,
          politiche del lavoro, nonche' di  salute  e  sicurezza  sui
          luoghi di lavoro; 
              c.  alla  programmazione  ed  al  coordinamento   delle
          attivita'   operative,    nell'ambito    territoriale    di
          competenza; 
              d. alla programmazione economico finanziaria attraverso
          l'elaborazione dei  piani  attuativi  di  intervento,  alla
          gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  alla
          gestione amministrativa delle risorse umane; 
              e.  a   fornire   linee   di   indirizzo   uniformante,
          contribuendo alla definizione  degli  standard  qualitativi
          dei processi di lavoro e dei livelli di servizio: 
              i.   monitorando   il   livello   di   trasparenza   ed
          imparzialita' dell'azione istituzionale, e  dell'attuazione
          delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; 
              ii. supportando le analisi del mercato del lavoro; 
              iii. monitorando gli indicatori di contesto. 
              2. Le DIL svolgono, altresi', funzioni di coordinamento
          nei  confronti  dei  soggetti  istituzionali  dei   singoli
          livelli regionali presenti  nell'ambito  interregionale  di
          competenza." 
              "Art. 16. Compiti delle DTL. 
              1. Le DTL sono preposte  all'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali operative del Ministero e, nell'ambito  delle
          attribuzioni    riservate    dalla    normativa    vigente,
          esercitando, in particolare, le funzioni di: 
              a. coordinamento e razionalizzazione dell'attivita'  di
          vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile  2004,
          n. 124; 
              b.  vigilanza  e  regolazione  in  materia  di  lavoro,
          legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito; 
              c.  tutela,  anche  civilistica,  delle  condizioni  di
          lavoro,  prevenzione,  promozione  e  informazione  per  la
          corretta  applicazione  della   normativa   lavoristica   e
          previdenziale; 
              d  vigilanza  sull'applicazione  della   normativa   in
          materia di salute e sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  ai
          sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81,  autorita'  territoriale  competente  a
          valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689,  la  fondatezza  degli  accertamenti
          svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo  13  della
          medesima legge; 
              e.   controllo   sull'osservanza   delle   disposizioni
          rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del  Ministero,
          per   la   cui   violazione   e'   prevista   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro; 
              f. mediazione delle controversie di lavoro; 
              g. certificazione dei contratti di lavoro; 
              h.  gestione  dei  flussi  migratori  per  ragioni   di
          lavoro.".