Art. 6 
 
 
              Sospensione della riscossione - Sgravio - 
                Commutazione dell'atto di irrogazione 
 
  1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. La riscossione  delle  sanzioni  pecuniarie  previste
dalle leggi d'imposta in caso di omesso,  ritardato  o  insufficiente
versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del  sostituto
d'imposta qualora la  violazione  consegua  alla  condotta  illecita,
penalmente  rilevante,   di   dottori   commercialisti,   ragionieri,
consulenti del lavoro, avvocati, notai  e  altri  professionisti,  in
dipendenza del loro mandato professionale. 
  2. La  sospensione  e'  disposta  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale  del
contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli
stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del  fatto
illecito all'autorita' giudiziaria  o  ad  un  ufficiale  di  polizia
giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di  aver  provvisto
il  professionista  delle  somme  necessarie  al  versamento  omesso,
ritardato o insufficiente. 
  3.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di condanna o di  applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico
del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del  professionista
ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  4.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  del
codice di procedura penale per motivi di  natura  processuale  o  per
intervenuta  estinzione  del  reato  ovvero  con   un   provvedimento
definitivo di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se
il contribuente dimostra di aver promosso  azione  civile  entro  tre
mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio  di
cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio  civile  si  conclude
con un provvedimento definitivo di  condanna,  l'ufficio  annulla  le
sanzioni a carico  del  contribuente  e  provvede  all'irrogazione  a
carico del professionista ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  5.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di  cui  al  comma  4,  il
contribuente  non  promuove  l'azione  civile   nei   confronti   del
professionista o, laddove promossa, il giudizio  civile  si  conclude
con un provvedimento  definitivo  di  rigetto,  l'ufficio  revoca  la
sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni  a  carico  del
contribuente. 
  6. I termini  di  prescrizione  e  di  decadenza  previsti  per  la
irrogazione delle sanzioni e per la  loro  riscossione  sono  sospesi
fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a  carico
del professionista o il giudizio civile promosso nei  suoi  confronti
ai sensi del comma 4. La parte che vi ha  interesse  ne  da'  notizia
all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta  giorni  dalla  suddetta
data. 
  7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti  e  dei  sostituti  d'imposta  per  i  quali  sussistono
comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente  per
territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo
il cui versamento risulta omesso, ritardato  o  insufficiente  e  dei
relativi interessi per  i  due  anni  successivi  alla  scadenza  del
pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate
dello stesso carico. La sospensione e  la  rateazione  sono  disposte
previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui  all'articolo
38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  e  di  durata
corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.".