Art. 6 
                     Informativa agli assistiti 
 
  1. In ottemperanza  all'adempimento  di  cui  all'articolo  13  del
Codice in materia di protezione dei dati  personali,  presupposto  di
liceita' del trattamento, deve essere fornita agli  assistiti  idonea
informativa che espliciti l'istituzione del FSE da parte dei soggetti
di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, chiarendo che i dati  che  confluiscono  nel  fascicolo  sono
relativi al suo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso. 
  2. L'informativa di cui al comma 1 deve indicare tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 13 del Codice in materia  di  protezione  dei
dati personali. In particolare, deve contenere: 
    a) la definizione del FSE come l'insieme  dei  dati  e  documenti
digitali di tipo  sanitario  e  socio-sanitario  generati  da  eventi
clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito; 
    b) le finalita' del fascicolo, cosi' come indicate  dal  comma  2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    c) le modalita' del trattamento in base  alle  finalita'  di  cui
alla lettera b), specificando che i dati sono trattati con  l'ausilio
di  strumenti  elettronici   e   sono   trasmessi   attraverso   reti
telematiche; 
    d)  l'indicazione  che  e'  necessario  esprimere   un   consenso
specifico al  trattamento  dei  dati  per  l'alimentazione  del  FSE.
L'informazione che il mancato consenso, o la revoca dello  stesso  in
un  momento  successivo,   non   comporta   conseguenze   in   ordine
all'erogazione   delle   prestazioni   del   SSN   e   dei    servizi
socio-sanitari. 
    e)  l'indicazione  che  e'  necessario  esprimere  un   ulteriore
specifico  consenso  limitatamente  alla  consultazione  dei  dati  e
documenti presenti nel FSE, per le finalita' di cui alla  lettera  a)
del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221. L'informazione che il mancato consenso, o la revoca dello stesso
in  un  momento  successivo,  non  comporta  conseguenze  in   ordine
all'erogazione   delle   prestazioni   del   SSN   e   dei    servizi
socio-sanitari. Il mancato consenso  o  la  revoca  comporta  per  il
medico l'impossibilita' di consultare il FSE per le finalita' di cura
dell'assistito; 
    f)  l'indicazione  delle  categorie  di  soggetti,  diversi   dai
titolari  del  trattamento,  che,  in  qualita'  di  responsabili   o
incaricati, possono accedere al FSE in base  alle  finalita'  di  cui
alla lettera b); 
    g) l'informazione che il FSE, per le finalita' di  cura,  qualora
sia indispensabile per la salvaguardia della salute  di  un  terzo  o
della collettivita', puo' essere consultato anche senza  il  consenso
dell'assistito ma nel rispetto dell'articolo 76 del Codice in materia
di protezione dei dati personali e  dell'autorizzazione  generale  al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e  la  vita
sessuale, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 40 del Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali; 
    h) gli estremi identificativi del titolare  del  trattamento  dei
dati personali trattati mediante il FSE e di almeno  un  responsabile
se  individuato,  indicando  le  modalita'  per  conoscere   l'elenco
aggiornato dei responsabili; 
    i) le modalita' con cui rivolgersi al titolare, o al responsabile
designato, per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del  Codice
in materia di protezione dei dati personali, nonche' per revocare  il
consenso all'alimentazione del FSE e per esercitare  la  facolta'  di
oscurare i dati in esso contenuti. 
  3. Al fine di assicurare  una  piena  comprensione  degli  elementi
indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente  il
personale coinvolto nel trattamento dei dati sugli aspetti  rilevanti
della disciplina sulla protezione dei dati, anche al fine di un  piu'
efficace rapporto con gli assistiti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 13. (Informativa) - 1. L'interessato o la persona
          presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
              a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati; 
              b)   la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati; 
              c)  le  conseguenze  di   un   eventuale   rifiuto   di
          rispondere; 
              d) i soggetti o le categorie di  soggetti  ai  quali  i
          dati personali possono  essere  comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in  qualita'  di   responsabili   o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
              e) i diritti di cui all'articolo 7; 
              f)  gli  estremi  identificativi  del  titolare  e,  se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi  dell'articolo  5  e  del  responsabile.  Quando   il
          titolare ha designato piu' responsabili e' indicato  almeno
          uno di essi, indicando il sito della rete di  comunicazione
          o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile  in  modo
          agevole l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando  e'
          stato  designato   un   responsabile   per   il   riscontro
          all'interessato in caso di esercizio  dei  diritti  di  cui
          all'articolo 7, e' indicato tale responsabile. 
              2. L'informativa di cui al comma 1 contiene  anche  gli
          elementi previsti da specifiche disposizioni  del  presente
          codice e puo' non comprendere gli elementi gia'  noti  alla
          persona che fornisce  i  dati  o  la  cui  conoscenza  puo'
          ostacolare in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di  un
          soggetto pubblico, di funzioni  ispettive  o  di  controllo
          svolte per finalita' di  difesa  o  sicurezza  dello  Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
              3.   Il   Garante   puo'   individuare   con    proprio
          provvedimento  modalita'  semplificate  per   l'informativa
          fornita in particolare da servizi telefonici di  assistenza
          e informazione al pubblico. 
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle categorie di  dati  trattati,  e'  data  al  medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e' prevista la  loro  comunicazione,  non  oltre  la  prima
          comunicazione. 
              5. La disposizione di cui al comma  4  non  si  applica
          quando: 
              a) i dati sono trattati in base ad un obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto
          in sede giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento; 
              c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo   eventuali   misure
          appropriate,   dichiari    manifestamente    sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a  giudizio
          del Garante, impossibile. (26) 
              5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
          caso di ricezione  di  curricula  spontaneamente  trasmessi
          dagli interessati ai fini dell'eventuale  instaurazione  di
          un rapporto  di  lavoro.  Al  momento  del  primo  contatto
          successivo all'invio del curriculum, il titolare e'  tenuto
          a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
          breve contenente almeno gli elementi di  cui  al  comma  1,
          lettere a), d) ed f).». 
              - Per il riferimento al comma 2  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          vedasi nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  40  e  76  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
          diritti) - 1.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
          conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
          riguardano, anche se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
          comunicazione in forma intelligibile. 
              2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
              a) dell'origine dei dati personali; 
              b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
              c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento
          effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
              d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei
          responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2; 
              e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai  quali
          i dati personali possono essere comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in   qualita'   di   rappresentante
          designato nel territorio dello  Stato,  di  responsabili  o
          incaricati. 
              3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
              a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
          ha interesse, l'integrazione dei dati; 
              b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
          o il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,
          compresi quelli di cui non e' necessaria  la  conservazione
          in relazione agli scopi per  i  quali  i  dati  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati; 
              c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
          a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per  quanto
          riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati  sono
          stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui  tale
          adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego  di
          mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto
          tutelato. 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
              a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei   dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
              b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
          fini di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale." 
              "Art.   40.   (Autorizzazioni   generali)   -   1.   Le
          disposizioni   del   presente    codice    che    prevedono
          un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante
          il  rilascio  di  autorizzazioni  relative  a   determinate
          categorie di titolari o di  trattamenti,  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." 
              "Art. 76. (Esercenti professioni sanitarie e  organismi
          sanitari  pubblici)  -  1.  Gli  esercenti  le  professioni
          sanitarie  e  gli  organismi   sanitari   pubblici,   anche
          nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico
          ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei
          a rivelare lo stato di salute: 
              a) con  il  consenso  dell'interessato  e  anche  senza
          l'autorizzazione del Garante, se  il  trattamento  riguarda
          dati  e  operazioni  indispensabili  per   perseguire   una
          finalita' di tutela della salute o dell'incolumita'  fisica
          dell'interessato; 
              b) anche senza il consenso  dell'interessato  e  previa
          autorizzazione del Garante, se la  finalita'  di  cui  alla
          lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso  puo'  essere
          prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II. 
              3. Nei casi di cui  al  comma  1  l'autorizzazione  del
          Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
          sentito il Consiglio superiore di sanita'.".