Articolo VI Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa 1. Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti potranno accordarsi in merito alla cooperazione nei seguenti punti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;. m. equipaggiamenti e veicoli utilizzati per lo sminamento umanitario. 2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. 3. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. 4. Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della difesa. 5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo, conformemente alle loro rispettive legislazioni nazionali. 6. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.