(Accordo-art. VI)
 
                             Articolo VI 
 
 
         Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa 
 
    1. Ai sensi dei rispettivi  ordinamenti  giuridici  nazionali  ed
allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti  di
difesa, le Parti potranno accordarsi in merito alla cooperazione  nei
seguenti punti: 
    a. navi e relativi equipaggiamenti  appositamente  costruiti  per
uso militare; 
    b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti; 
    c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
    d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 
    f. bombe, mine (fatta eccezione per le  mine  anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
    g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente  costruiti  per
uso militare; 
    h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici  e  relativo
equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; 
    i. materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    j. materiali specifici per l'addestramento militare; 
    k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il
collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
    l.  equipaggiamento  speciale  appositamente  costruito  per  uso
militare;. 
    m.  equipaggiamenti  e  veicoli  utilizzati  per  lo   sminamento
umanitario. 
    2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di  interesse  delle
rispettive Forze armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere attuato con operazioni  dirette  da  Stato  a
Stato oppure tramite  societa'  private  autorizzate  dai  rispettivi
Governi. 
    3. I rispettivi Governi si  impegneranno  a  non  riesportare  il
materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della
Parte cedente. 
    4. Le attivita' nel settore  dell'industria  di  difesa  e  della
politica degli  approvvigionamenti,  della  ricerca,  dello  sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita': 
    a. ricerca scientifica, test e progettazione; 
    b. scambio di esperienze nel campo tecnico; 
    c. scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
    d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti  governativi
al fine di avviare la cooperazione nel settore della difesa. 
    5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e  collaborazione
per facilitare l'esecuzione del  presente  Accordo,  da  parte  delle
industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti
sottoscritti in  virtu'  delle  disposizioni  del  presente  Accordo,
conformemente alle loro rispettive legislazioni nazionali. 
    6. Le Parti si impegneranno ad attuare  le  procedure  necessarie
per garantire la protezione della proprieta' intellettuale  derivante
da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo  ed  ai
sensi  delle  leggi   nazionali   delle   Parti   e   degli   Accordi
Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.