Art. 6. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
        cooperazione internazionale e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2016,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione  internazionale  per  l'anno  finanziario  2016,
affinche' siano utilizzate per  gli  scopi  previsti  dalla  medesima
direttiva. 
  3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n.  15,  e  successive  modificazioni,  e  che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.
Il  relativo  controvalore  in  euro  e'  acquisito  all'entrata  del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle  indicazioni
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello  stato  di  previsione
del   medesimo   Ministero   per   l'anno   finanziario   2016,   per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze  di  funzionamento  e
mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli  istituti  di
cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti  valuta  Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
  4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge  11  agosto
2014,  n.  125,  recante  disciplina  generale   sulla   cooperazione
internazionale allo  sviluppo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di  residui,  di  competenza  e  di
cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la  soppressione  di
programmi.  Le  somme  corrispondenti  ai  residui  accertati  al  31
dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico  per  l'Oltremare
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ai pertinenti  capitoli  di  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la  cooperazione
allo sviluppo. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2016,  le
occorrenti variazioni di bilancio tra  lo  stato  di  previsione  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
lo   stato   di    previsione    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  in  termini  di   residui,   di
competenza e di cassa, connesse con  l'attuazione  dell'articolo  104
del contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale
del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e  biennio
economico  2006-2007,  sottoscritto  in  data   29   novembre   2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 292 del 17 dicembre 2007.