Art. 6 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               salute 
 
  1. All'articolo 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015,  n.  71,  le  parole:  "sono  rinnovati  entro  8  mesi",  sono
sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi". 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le  parole:  "Entro  il  1°gennaio  2016",  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1°gennaio 2017". 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
comma 16, e' sostituito dal seguente: 
    "16. Le tariffe massime delle strutture  che  erogano  assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
nonche'  le  tariffe  delle   prestazioni   relative   all'assistenza
protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge  24  dicembre
2007, n.  244,  costituiscono  riferimento  fino  alla  data  del  30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,   quali   principi   di
coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le  tariffe  massime  delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera  di  cui  al  comma  15,
valide dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino  alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita'  delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
coordinamento della finanza pubblica". 
  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2015".