Art. 6 Disposizioni finali e transitorie 1. La ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolate per regioni, possono essere aggiornate, con cadenza triennale, sulla base di apposita richiesta da parte delle regioni e delle province autonome. 2. La richiesta di cui al comma 1, adeguatamente motivata, e' indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione: a) dati riferiti alle capacita' degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; b) dati riferiti ai livelli di intercettazione della frazione organica dei rifiuti urbani. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza triennale, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'art. 35, comma 2, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 7 marzo 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 813