Art. 6 
 
 
              Vita media utile convenzionale e periodo 
                di diritto ai meccanismi incentivanti 
 
  1. Ai fini  dell'accesso  ai  meccanismi  incentivanti  di  cui  al
presente decreto  e  della  relativa  durata,  la  vita  media  utile
convenzionale  degli  impianti  nuovi,   integralmente   ricostruiti,
riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o  di  potenziamento
e' pari ai valori riportati in allegato 1. 
  2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla
data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto  ed  e'  pari
alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto  previsto  ai
commi 3 e 4. 
  3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti
e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte   dalle
competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi
connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di  rete,
per eventi calamitosi riconosciuti dalle  competenti  autorita',  per
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonche',  per  gli
impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi
di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione
da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti  da
atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A  tal  fine,
al produttore e'  concessa  un'estensione  del  periodo  nominale  di
diritto, pari al periodo complessivo di fermate di  cui  al  presente
comma. 
  4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si
registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore
a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti
e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si  e'
registrata tale sospensione. La stessa disposizione si  riferisce  al
caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno  introdotti
nel regolamento del mercato elettrico italiano.