Art. 6. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in maniera paritetica. 2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati, all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4, sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo le modalita' indicate in apposito regolamento adottato ai sensi del successivo art. 26 ed in base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria. 3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti e' condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea. 4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, contestualmente ad esso, nonche' in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici. 5. Le quote delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) sono assegnate alle Associazioni di categoria partecipanti al Consorzio.