(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di partecipazione  al  Consorzio  sono  ripartite  in
maniera paritetica. 
    2.  Le  quote  di   partecipazione   dei   singoli   consorziati,
all'interno di ciascuna categoria di cui al  comma  1,  dell'art.  4,
sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo
le modalita' indicate in apposito regolamento adottato ai  sensi  del
successivo art. 26 ed in base al rapporto tra la capacita' produttiva
di ciascun consorziato e  la  capacita'  produttiva  complessivamente
sviluppata  da  tutti  i  consorziati  appartenenti   alla   medesima
categoria. 
    3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante
al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a  suo  carico,
il pagamento degli importi dovuti e'  condizione  indispensabile  per
poter partecipare all'assemblea. 
    4.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a  terzi  solo  in  caso  di  trasferimento  dell'azienda,
contestualmente ad esso, nonche' in caso di fusione e  scissione.  In
ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili  e'  nullo  e
privo di effetti giuridici. 
    5. Le quote delle categorie di cui all'art. 4, comma  1,  lettere
a) e c) sono assegnate alle Associazioni di categoria partecipanti al
Consorzio.