Art. 6 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto, delle soglie  di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art.  4  del  regolamento  GBER,
nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale
pari al 20 per cento dei costi e delle  spese  ammissibili,  e  nella
forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale
dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 
    a) per i costi e le spese  relative  alle  attivita'  di  ricerca
industriale: 
      1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione; 
      2) 50 per cento per le imprese di media dimensione; 
      3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione; 
      4) 47 per cento per gli organismi di ricerca; 
    b) per i costi e le spese relative  alle  attivita'  di  sviluppo
sperimentale: 
      1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 
      2) 25 per cento per le imprese di media dimensione; 
      3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione; 
      4) 22 per cento per gli organismi di ricerca. 
  2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato  in  forma  congiunta
attraverso una collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una
e' una PMI e ciascuno dei soggetti proponenti non  sostenga  da  solo
piu' del 70  per  cento  dei  costi  complessivi  ammissibili,  viene
riconosciuta  a  ciascuno  dei  soggetti   proponenti,   nel   limite
dell'intensita' massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6,
del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo  diretto  alla
spesa di cui al comma 1 pari a 10 punti percentuali. 
  3. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro  il  31
dicembre 2018 viene riconosciuta, con esclusione degli  organismi  di
ricerca, in aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2  e  nei  limiti
delle  intensita'  massime  di  aiuto  previste  dall'art.   25   del
regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa
pari  a  5  punti  percentuali.  Tale  maggiorazione  viene   erogata
contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni,  di  cui
all'art. 10, comma 6, previa verifica del rispetto  delle  intensita'
massime di aiuto. 
  4. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2,  in  luogo
del finanziamento agevolato e' concesso un  contributo  diretto  alla
spesa  per  una  percentuale  nominale  delle  spese  e   dei   costi
ammissibili complessivi pari al 3 per cento. 
  5.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  6. Il finanziamento agevolato ha una durata  compresa  tra  1  e  8
anni, oltre un periodo di preammortamento  fino  all'ultimazione  del
progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni  decorrenti  dalla
data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare,
in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli
interessi di  preammortamento  avviene  a  rate  semestrali  costanti
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni  anno.  Il
rimborso del finanziamento  agevolato  avviene  secondo  il  relativo
piano di ammortamento  alle  medesime  scadenze.  Il  rimborso  degli
interessi di  preammortamento  e  delle  rate  di  ammortamento  deve
avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto  beneficiario
degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726  «Interventi
aree depresse». 
  7. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento  del
tasso  di  riferimento,  vigente  alla  data  di  concessione   delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    sul    sito     Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
  8. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente
articolo  superi  l'intensita'  massima  prevista  dalla   disciplina
comunitaria indicata al comma 1,  l'importo  del  contributo  diretto
alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta
intensita'. In particolare, per la  quantificazione  dell'equivalente
sovvenzione  lordo  del  finanziamento   agevolato,   il   tasso   di
riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato
dalla      Commissione      europea      nel      sito       internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  9. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca  e
sviluppo di cui al presente decreto non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». Con il  provvedimento  di  cui  all'art.  7,
comma 1, sono definite  le  procedure  atte  a  prevenire  il  doppio
finanziamento delle spese agevolate.