Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) per i costi e le spese relative alle attivita' di ricerca industriale: 1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione; 2) 50 per cento per le imprese di media dimensione; 3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione; 4) 47 per cento per gli organismi di ricerca; b) per i costi e le spese relative alle attivita' di sviluppo sperimentale: 1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 2) 25 per cento per le imprese di media dimensione; 3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione; 4) 22 per cento per gli organismi di ricerca. 2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, viene riconosciuta a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensita' massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 pari a 10 punti percentuali. 3. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro il 31 dicembre 2018 viene riconosciuta, con esclusione degli organismi di ricerca, in aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2 e nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 10, comma 6, previa verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto. 4. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in luogo del finanziamento agevolato e' concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento. 5. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse». 7. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html 8. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 9. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione. 10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.