Art. 6 Modificazioni all'art. 22 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014: All'art. 22: al comma 1: dopo le parole «ripopolamento attivo» sono inserire le seguenti parole «e il prelievo dei seguenti individui a qualsiasi stadio di sviluppo: a. Patella (Patella ferruginea); b. Dattero (Litophnaga litophaga); c. Corallo rosso (Corallium rubrum); d. Riccio diadema (Centrostephanus logispinus); e. Magnosa (Scyllarides latus); f. Nacchera (Pinna nobilis).»; al comma 4: le parole «Nella sottozona B1 e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il» sono sostituite dalle seguenti parole «Nelle sottozone B1 e B3 non sono consentite le attivita' di pesca professionale ad esclusione, previa autorizzazione dell'ente gestore, del».