Art. 6 
 
                  Interessi per ritardato pagamento 
 
  1. In caso di ritardo nell'effettuazione  dei  versamenti  previsti
dal presente  decreto,  il  gestore  e'  tenuto  al  pagamento  degli
interessi nella misura del tasso legale vigente, con  decorrenza  dal
primo  giorno  successivo  alle  scadenze  stabilite  dalle  medesime
disposizioni.