Art. 6 Pianificazione degli interventi per finalita' sociali e per la continuita' delle attivita' economiche e produttive 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attivita' di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalita' sociali ovvero volte a consentire la continuita' delle attivita' economiche e produttive preesistenti. 2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, nonche' con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle strutture con finalita' sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a cio' destinate.