Art. 6 
 
       Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale 
 
  1. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli
articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
l'inizio dei lavori e' comunque subordinato all'autorizzazione  della
direzione generale per i beni culturali e  paesaggistici.  I  termini
per l'esecuzione dei  lavori  decorrono  dalla  data  della  predetta
autorizzazione.