Art. 6 Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale 1. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato all'autorizzazione della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.