(( Art. 6 bis 
 
 
            Rappresentanza e assistenza dei contribuenti 
 
  1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  le
parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono  inserite
le seguenti: «, o ai professionisti  di  cui  alla  norma  UNI  11511
certificati e qualificati ai sensi della legge 14  gennaio  2013,  n.
4». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 63 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  600  del  1973,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   63.   (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti).  -  1.  Presso  gli  uffici  finanziari   il
          contribuente puo' farsi  rappresentare  da  un  procuratore
          generale o speciale,  salvo  quanto  stabilito  nel  quarto
          comma. 
              2.  La  procura  speciale  deve  essere  conferita  per
          iscritto con firma  autenticata.  L'autenticazione  non  e'
          necessaria quando la procura e' conferita al  coniuge  o  a
          parenti  e  affini  entro  il  quarto  grado  o  a   propri
          dipendenti da persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'
          conferita  a  persone  iscritte  in  albi  professionali  o
          nell'elenco previsto dal terzo comma, a  soggetti  iscritti
          alla data del 30 settembre 1993 nei  ruoli  dei  periti  ed
          esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura per la subcategoria  tributi,  in
          possesso di  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
          economia  e  commercio  o  equipollenti  o  di  diploma  di
          ragioneria ovvero ai  soggetti  indicati  nell'articolo  4,
          comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, o  ai  professionisti  di  cui  alla
          norma UNI 11511 certificati e qualificati  ai  sensi  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 4 e' data  facolta'  agli  stessi
          rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando  la
          procura e' rilasciata ad un funzionario  di  un  centro  di
          assistenza fiscale o di una  societa'  di  servizi  di  cui
          all'articolo 11 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,  essa  deve
          essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale
          del predetto  centro  o  dal  legale  rappresentante  della
          predetta societa' di servizi. 
              (Omissis).».