(( Art. 6 ter 
 
 
            Definizione agevolata delle entrate regionali 
                         e degli enti locali 
 
  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000  al  2016,  dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,
entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui  al
primo  periodo  mediante  pubblicazione  nel  proprio  sito  internet
istituzionale. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali
stabiliscono anche: 
  a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo'  superare
il 30 settembre 2018; 
  b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata; 
  c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
  d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
  3. A seguito  della  presentazione  dell'istanza,  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
  4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
  5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6. 
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi  statuti.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla
          riscossione delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1910,  n.
          227. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 53  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997: 
              «Art. 53. (Albo per l'accertamento e riscossione  delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».