Art. 6 
 
            Procedimento di autorizzazione al superamento 
                       dei limiti dimensionali 
 
  1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui
all'art.  5  e'  effettuata  dal  Presidente,  rispettivamente,   del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
Regione  Siciliana,  del  Tribunale  amministrativo  regionale,   del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di
Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a cio' delegato. 
  2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale,  formula  in
calce allo schema  di  ricorso,  istanza  motivata,  sulla  quale  il
Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro  i
tre  giorni  successivi.  Nell'ambito  del  processo   amministrativo
telematico detto decreto  e'  automaticamente  indirizzato,  dopo  la
firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo  PEC
della parte istante. 
  3. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si
intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1. 
  4. Il decreto favorevole  ovvero  l'attestazione  di  segreteria  o
l'autodichiarazione  del  difensore  circa  l'avvenuto  decorso   del
termine in assenza dell'adozione del  decreto  sono  notificati  alle
controparti unitamente al ricorso. 
  5. I successivi atti difensivi  di  tutte  le  parti  seguono,  nel
relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale. 
  6. Analoga istanza puo' essere formulata da una parte  diversa  dal
ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in
calce allo schema di atto processuale, su  cui  si  provvede  con  il
procedimento del presente comma. In tal caso il  decreto  favorevole,
ovvero  l'attestazione  di  segreteria  o   l'autodichiarazione   del
difensore  circa  l'avvenuto   decorso   del   termine   in   assenza
dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di
costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria
di costituzione;  gli  atti  difensivi  successivi  alla  memoria  di
costituzione,  di  tutte  le  parti,  seguono  il   medesimo   regime
dimensionale nel relativo grado di giudizio.