Art. 6 
 
          Segnalazione degli ingredienti e delle emissioni 
 
  1. I  fabbricanti  e  gli  importatori  dei  prodotti  del  tabacco
presentano al Ministero della salute e alla Agenzia  delle  Dogane  e
dei Monopoli le seguenti informazioni, suddivise per marca e tipo: 
  a) l'elenco, con le relative quantita', di  tutti  gli  ingredienti
utilizzati nella lavorazione dei  prodotti  del  tabacco,  in  ordine
decrescente di peso di ogni  ingrediente  incluso  nei  prodotti  del
tabacco; 
  b) i livelli delle emissioni di cui all'articolo 3, comma 1; 
  c) le informazioni  su  altre  emissioni  e  relativi  livelli  ove
disponibili. 
  2. Per i prodotti gia' immessi sul mercato le informazioni  di  cui
al comma 1 sono fornite entro il 20 novembre 2016.  I  fabbricanti  e
gli importatori informano, altresi', il Ministero della salute  e  la
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della composizione di un prodotto
tale da incidere sulle informazioni  fornite  a  norma  del  presente
articolo.  Per  un  prodotto  del  tabacco  nuovo  o  modificato   le
informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate
prima dell'immissione sul mercato di tale prodotto. 
  3. L'elenco degli ingredienti di cui al comma  1,  lettera  a),  e'
corredato da una dichiarazione che precisa i  motivi  dell'inclusione
di tali ingredienti nei prodotti del tabacco interessati; tale elenco
indica anche lo status degli ingredienti, specificando se sono  stati
registrati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  la  loro  classificazione  a  norma  del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  4. L'elenco di cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'  corredato  dai
pertinenti dati tossicologici riferiti agli ingredienti  sotto  forma
combusta o incombusta a seconda dei casi, con particolare  attenzione
ai loro effetti sulla salute dei consumatori  e  tenendo  conto,  tra
l'altro, degli effetti di dipendenza. Inoltre, per le sigarette e  il
tabacco da arrotolare il  fabbricante  o  l'importatore  presenta  un
documento  tecnico  che  fornisce  una  descrizione  generale   degli
additivi impiegati e delle relative proprieta'.  Tranne  che  per  il
catrame, la nicotina e il monossido di carbonio e per le emissioni di
cui all'articolo 4, comma 5, i fabbricanti e gli importatori indicano
i metodi di misurazione delle emissioni utilizzati. 
  5.  Il  Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' chiedere ai  fabbricanti  o  agli
importatori l'esecuzione di studi per una valutazione  degli  effetti
sulla salute di alcuni ingredienti, tenendo conto, tra l'altro, della
loro capacita' di indurre dipendenza e della loro tossicita'. 
  6. Il Ministero  della  salute  e  l'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli  rendono   disponibili   al   pubblico   sui   propri   siti
istituzionali le informazioni  presentate  a  norma  del  comma  1  e
dell'articolo 7, tenendo conto dell'esigenza di  tutelare  i  segreti
commerciali.  I  fabbricanti  e  gli  importatori   sono   tenuti   a
specificare, all'atto della presentazione delle informazioni  di  cui
al comma 1 e all'articolo  7,  le  informazioni  che  essi  ritengono
segreti commerciali ai sensi  del  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. 
  7. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti  a  presentare  ogni
tre anni al Ministero della salute e all'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli gli studi interni  ed  esterni  a  loro  disposizione  sulle
ricerche  di  mercato  e  sulle  preferenze  dei   vari   gruppi   di
consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo  gli
ingredienti e le emissioni, nonche' sintesi di eventuali indagini  di
mercato da essi svolte per lanciare nuovi prodotti. I  fabbricanti  e
gli importatori segnalano altresi' all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli i loro volumi annui di vendita per marca e tipo, espresso in
numero di sigarette, sigari, sigaretti  o  in  chilogrammi,  su  base
annuale a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
  8. Tutte le informazioni  e  tutti  i  dati  forniti  a  norma  del
presente articolo e  dell'articolo  7  sono  predisposti  in  formato
elettronico e  vengono  memorizzati  elettronicamente.  Il  Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze  assicurano
alla Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea l'accesso a tali dati e garantiscono il trattamento riservato
dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate ai sensi
del decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  e  successive
modificazioni, e della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  9. Per la gestione di tutte le  informazioni  e  di  tutti  i  dati
forniti  ai  sensi  del  presente  articolo  e  dell'articolo  7   e'
individuata, ai sensi dell'articolo 30,  una  tariffa  a  carico  dei
fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.