Art. 6 Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) - 1. E' possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorita' competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di: a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; b) farmacista; c) fisioterapista; d) guida alpina; e) agente immobiliare. 2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorita' competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. 5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea e' rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione. Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online. 2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. 3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario che sia gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L'autorita' competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita' competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi. Art. 5-quater (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine,e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita' competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. 2. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale. 3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita' competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati. 4. Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. 5. La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI. Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e' effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente la domanda all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente. 2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere. 3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere. 4. Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente giustificato. 5. Se l'autorita' competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorita' competente puo' estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per una volta sola e unicamente quando e' strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. 6. Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. Art. 5-sexies (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu' richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. 2. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5. 3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorita' competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonche' degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio. 4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare: a) l'identita' del professionista; b) la professione interessata; c) le informazioni riguardanti l'autorita' nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione; d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto. 5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI e' limitato alle autorita' competenti in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Le autorita' competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI. 6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera e' stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identita' valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI. 7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare e' informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. 8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorita' competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea e' considerata un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati. 9. Fatto salvo il comma 3, le Autorita' competenti prevedono la possibilita' per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorita' pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la validita' di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale; b) le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso; c) l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine. 2. L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II. 4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attivita' professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II. 5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali. 6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis".