Art. 6 
 
Introduzione degli  articoli  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies,
  5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
  206 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo  5,
sono inseriti i seguenti: 
    "Art.  5-bis  (Tessera  professionale  europea  (EPC))  -  1.  E'
possibile richiedere il rilascio della tessera professionale  europea
alle autorita' competenti di cui all'articolo 5, per  le  professioni
di: 
      a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; 
      b) farmacista; 
      c) fisioterapista; 
      d) guida alpina; 
      e) agente immobiliare. 
  2. La richiesta di rilascio  della  tessera  professionale  europea
viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo
le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/983
della Commissione del  24  giugno  2015,  attraverso  il  Sistema  di
informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE)  n.
1024/2012, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  25  ottobre
2012. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari  di  una
qualifica professionale di cui al comma 1,  che  vogliano  effettuare
una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di
stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare
domanda  per  la  tessera  professionale  europea  o  ricorrere  alle
procedure di cui alla normativa europea  vigente  sul  riconoscimento
delle qualifiche professionali. 
  4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1-ter,
intendano prestare in un altro  Stato  membro  servizi  temporanei  e
occasionali  diversi   da   quelli   contemplati   all'articolo   11,
l'autorita'  competente,  individuata  all'articolo  5,  rilascia  la
tessera professionale europea conformemente  agli  articoli  5-ter  e
5-quater. La tessera professionale  europea  sostituisce,  in  questo
caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. 
  5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter,  titolari
di una qualifica professionale,  intendano  stabilirsi  in  un  altro
Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11,  l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi  preparatorie
concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito
del sistema di informazione del mercato interno  (IMI)  di  cui  agli
articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso  la  tessera  professionale
europea e' rilasciata dall'autorita' competente  dello  Stato  membro
ospitante conformemente  alle  disposizioni  di  cui  alla  normativa
europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche  professionali  e
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione  del
24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera
professionale  europea   non   conferisce   un   diritto   automatico
all'esercizio   della   professione   se   esistono   requisiti    di
registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato
membro ospitante prima dell'introduzione della tessera  professionale
europea per quella professione. 
  Art. 5-ter  (Domanda di tessera professionale europea  e  creazione
di un fascicolo IMI) -  1.  La  domanda  di  rilascio  della  tessera
professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online. 
  2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo
Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. 
  3. Entro una settimana dal ricevimento della  domanda,  l'autorita'
competente  da'  notizia  dell'avvenuta  ricezione  della  domanda  e
informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del  caso,
l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario  che  sia
gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente  decreto.
L'autorita' competente verifica che  il  richiedente  sia  legalmente
stabilito  sul  territorio  nazionale  nonche'  l'autenticita'  e  la
validita' di tutti  i  documenti  necessari  rilasciati  dallo  Stato
stesso.  In  caso  di  dubbi  debitamente  giustificati,  l'autorita'
competente consulta  l'organismo  competente  che  ha  rilasciato  il
documento e  puo'  chiedere  al  richiedente  copie  certificate  dei
documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande  di  rilascio
di  tessera  professionale,  le  autorita'  competenti  non   possono
chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia'  inclusi  nel
fascicolo IMI e ancora validi. 
  Art. 5-quater (Tessera professionale  europea  per  la  prestazione
temporanea  e  occasionale  di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui  all'articolo  5,
in qualita' di Stato membro di  origine,e'  tenuta  a  verificare  la
domanda e i documenti giustificativi  caricati  dal  richiedente  nel
fascicolo IMI e a rilasciare allo  stesso  la  tessera  professionale
europea per  la  prestazione  temporanea  e  occasionale  di  servizi
diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine  di  tre
settimane, che decorre dalla scadenza del termine  di  una  settimana
previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti
mancanti. Essa  trasmette  immediatamente  la  tessera  professionale
europea all'autorita' competente di ciascuno Stato  membro  ospitante
interessato e ne informa il richiedente. Lo  Stato  membro  ospitante
non puo' chiedere le dichiarazioni  di  cui  all'articolo  10  per  i
successivi diciotto mesi. 
  2.  E'  ammesso  ricorso  sia  avverso  la  decisione  sia  avverso
l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui  all'articolo
5 sul rilascio della tessera professionale. 
  3. Il titolare di una tessera professionale  europea,  che  intenda
prestare  servizi  in  Stati  membri  diversi  da  quelli  menzionati
inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare  domanda  per
l'estensione all'autorita' competente. In  tal  caso  si  seguono  le
procedure  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto   previsto
all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso.  Qualora  il  titolare
intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di  diciotto
mesi indicato al comma  1,  ne  informa  l'autorita'  competente.  In
entrambi i casi, il titolare fornisce  anche  tutte  le  informazioni
relative  a  mutamenti  oggettivi  della  situazione  comprovata  nel
fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo
5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/983  della
Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente  trasmette  la
tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri  ospitanti
interessati. 
  4.  Qualora  l'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  5,  in
qualita' di Stato membro  ospitante,  sia  informata,  attraverso  il
sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera  professionale
europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro,
per i fini di cui  al  presente  articolo,  non  puo'  richiedere  le
dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. 
  5.  La  tessera  professionale  europea   e'   valida   sull'intero
territorio nazionale,  per  tutto  il  tempo  in  cui  il  rispettivo
titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei  documenti
e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI. 
  Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento
e per la prestazione temporanea  e  occasionale  di  servizi  di  cui
all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui  all'articolo  5,
in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e  la
validita' dei documenti giustificativi caricati dal  richiedente  nel
fascicolo IMI ai fini  del  rilascio  di  una  tessera  professionale
europea per  lo  stabilimento  o  per  la  prestazione  temporanea  e
occasionale di servizi di  cui  all'articolo  11.  Tale  verifica  e'
effettuata entro un mese dal ricevimento  della  domanda  di  tessera
professionale europea o, nel caso di  documenti  mancanti,  entro  un
mese dal ricevimento degli  stessi,  ai  sensi  dell'articolo  5-ter,
comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente  la  domanda
all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il  richiedente
voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare  la  prestazione
temporanea  e  occasionale  di  servizi  di  cui   all'articolo   11,
informando contestualmente il richiedente. 
  2. Nei casi  previsti  agli  articoli  27,  31,  58-bis  e  58-ter,
l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in  qualita'  di  Stato
membro ospitante, decide, entro un mese  dalla  data  di  ricevimento
della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine,  se  rilasciare
la tessera  professionale  europea.  In  caso  di  dubbi  debitamente
giustificati, l'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  5  puo'
chiedere  allo  Stato  membro  d'origine  ulteriori  informazioni   o
l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla  richiesta,  della  copia
certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto
al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere. 
  3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita'
competente di  cui  all'articolo  5,  in  qualita'  di  Stato  membro
ospitante, decide, entro  due  mesi  dal  ricevimento  della  domanda
trasmessa dallo Stato membro d'origine,  se  rilasciare  una  tessera
professionale  europea  oppure  assoggettare  il  titolare   di   una
qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di
cui all'articolo 22.  In  caso  di  dubbi  debitamente  giustificati,
l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo  Stato
membro d'origine ulteriori informazioni  o  l'inclusione,  entro  due
settimane dalla richiesta, della copia certificata di  un  documento;
in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5,  il  termine  di
due mesi continua a decorrere. 
  4. Nel caso in cui l'autorita'  competente  non  riceva,  da  parte
dello Stato membro  d'origine  o  del  richiedente,  le  informazioni
necessarie  per  decidere  in  merito  al  rilascio   della   tessera
professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale
rifiuto e' debitamente giustificato. 
  5. Se l'autorita' competente non  adotta  una  decisione  entro  il
termine stabilito ai commi 2 e 3 o al  richiedente  non  e'  data  la
possibilita'  di  sostenere  una  prova  attitudinale   conformemente
all'articolo  11,  comma  4,  la  tessera  professionale  europea  si
considera rilasciata  ed  e'  inviata  automaticamente,  mediante  il
sistema IMI,  al  richiedente  stesso.  L'autorita'  competente  puo'
estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e  3  per  il
rilascio della tessera professionale europea, motivando la  richiesta
di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per
una volta sola e unicamente quando  e'  strettamente  necessaria,  in
particolare  per  ragioni  attinenti  alla  salute  pubblica  o  alla
sicurezza dei destinatari del servizio. 
  6. Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente  al
comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento  della  qualifica
professionale ai  sensi  della  legislazione  nazionale  dello  Stato
membro ospitante. 
  Art. 5-sexies  (Elaborazione  e  accesso  ai  dati  riguardanti  la
tessera professionale europea) - 1. Le autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 5, in qualita' di Stato membro  d'origine  e  ospitante,
nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante approvazione del Codice  in  materia  dei  dati
personali e fermo restando l'obbligo di allerta di  cui  all'articolo
8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei
titolari  di  tessera  professionale  europea  con  le   informazioni
riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o
una  restrizione,  che   hanno   conseguenze   sull'esercizio   delle
attivita'.  Gli  aggiornamenti  includono   la   soppressione   delle
informazioni  non  piu'  richieste.   Il   titolare   della   tessera
professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso  al
corrispondente fascicolo IMI devono essere  informate  immediatamente
di ogni aggiornamento. 
  2.  Le  autorita'  giudiziarie  nazionali  che  hanno   emesso   un
provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale
europea,  anche  solo  a  titolo  temporaneo,  l'esercizio  totale  o
parziale sul territorio, informano tempestivamente  gli  ordini  o  i
collegi professionali competenti e, nel caso  in  cui  per  una  data
professione   regolamentata   non   esistano   ordini    o    collegi
professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5. 
  3. Gli ordini e i  collegi  professionali  informano  le  autorita'
competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma  2
nonche' degli altri provvedimenti, di cui  siano  a  conoscenza,  che
limitano o vietano al  titolare  di  tessera  professionale  europea,
anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio  totale  o  parziale  sul
territorio. 
  4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni  di  cui  al
comma 1 si limita a indicare: 
    a) l'identita' del professionista; 
    b) la professione interessata; 
    c) le  informazioni  riguardanti  l'autorita'  nazionale  che  ha
adottato la decisione di divieto o restrizione; 
    d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; 
    e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto. 
  5. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  fascicolo  IMI  e'
limitato alle  autorita'  competenti  in  qualita'  di  Stato  membro
d'origine e  ospitante  conformemente  alla  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  24  ottobre  1995,  relativa
alla tutela delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione  di  tali  dati.  Le
autorita'   competenti   rilasciano   al   titolare   della   tessera
professionale europea, se richiesto, informazioni sul  contenuto  del
fascicolo IMI. 
  6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si
limitano alle informazioni necessarie ad  accertare  il  diritto  del
titolare all'esercizio della professione per la quale la  tessera  e'
stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita,
professione, qualifiche formali del titolare  e  regime  applicabile,
autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di
sicurezza e riferimento  a  un  documento  di  identita'  valido.  Le
informazioni  relative  all'esperienza  professionale  acquisita  dal
titolare della tessera professionale europea e le misure compensative
superate sono incluse nel fascicolo IMI. 
  7. I dati  personali  inclusi  nel  fascicolo  IMI  possono  essere
trattati per tutto il tempo necessario ai  fini  della  procedura  di
riconoscimento e come prova del riconoscimento o  della  trasmissione
della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti
assicurano che il titolare della tessera professionale europea  abbia
il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento  e  senza  costi,  la
rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione  o  il
blocco del fascicolo IMI interessato. Il  titolare  e'  informato  di
tale diritto al momento  del  rilascio  della  tessera  professionale
europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera.  In  caso  di
richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare  di
una tessera professionale europea, rilasciata per lo  stabilimento  o
la  prestazione  temporanea  e  occasionale   di   servizi   di   cui
all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro
ospitante interessato,  rilasciano  un  attestato  di  riconoscimento
delle proprie qualifiche professionali. 
  8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti  nella
tessera  professionale  europea  e  in  tutti  i  fascicoli  IMI,  le
autorita' competenti sono considerate  responsabili  del  trattamento
dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai  commi
da 1 a 4, la  Commissione  europea  e'  considerata  un'autorita'  di
controllo ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche  in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati. 
  9. Fatto salvo il comma 3, le  Autorita'  competenti  prevedono  la
possibilita' per datori di lavoro, consumatori,  pazienti,  autorita'
pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la
validita' di una tessera professionale europea  presentata  loro  dal
titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo  IMI,  i  mezzi
tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono  quelli
stabiliti nel  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/983  della
Commissione del 24 giugno 2015. 
  Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorita'  competenti  di
cui all'articolo 5,  previa  valutazione  di  ciascun  singolo  caso,
accordano  l'accesso  parziale  a  un'attivita'   professionale   sul
territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le
seguenti condizioni: 
    a) il professionista e'  pienamente  qualificato  per  esercitare
nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per  la  quale
si chiede un accesso parziale; 
    b)  le  differenze  tra  l'attivita'   professionale   legalmente
esercitata  nello   Stato   membro   d'origine   e   la   professione
regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti  che  l'applicazione  di
misure compensative comporterebbe per il  richiedente  di  portare  a
termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul
territorio nazionale  al  fine  di  avere  accesso  alla  professione
regolamentata nel suo complesso; 
    c) l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente  separata
da altre attivita' che rientrano nella professione  regolamentata  in
Italia. In ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile  solo
se  puo'  essere  esercitata  autonomamente  nello  Stato  membro  di
origine. 
  2. L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato
da un motivo  imperativo  di  interesse  generale,  che  permette  di
conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per
raggiungere tale obiettivo. 
  3.  Le  domande  ai  fini   dello   stabilimento   sono   esaminate
conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II. 
  4. Le domande ai fini della prestazione  di  servizi  temporanei  e
occasionali,   concernenti   attivita'   professionali   che    hanno
implicazioni a livello  di  salute  pubblica  o  di  sicurezza,  sono
oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II. 
  5. In deroga alle disposizioni del presente  decreto  sull'uso  del
titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta  accordato
l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo  professionale  dello
Stato  membro  di   origine.   I   professionisti   che   beneficiano
dell'accesso  parziale  indicano  chiaramente  ai   destinatari   del
servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali. 
  6. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  professionisti  che
beneficiano   del   riconoscimento   automatico   delle    qualifiche
professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis".