Art. 6.
Redazione e deposito degli atti digitali
- art. 9 del Regolamento
1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nei formati di cui all'articolo 12, e' effettuato utilizzando il
modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito
Istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese
disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei
relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettua
utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il
numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del
deposito del ricorso introduttivo.
3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta.
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato
PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La
firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i
documenti in essi contenuti.
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalita' per la verifica e
l'integrazione delle informazioni da parte del personale di
Segreteria.
7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e
degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto
indicato dall'articolo 7.
8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui
all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del
documento da depositare superi i 30 MB, e' consentito il caricamento
diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quanto
indicato dall'articolo 8.
9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti
processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con
modalita' di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni
dettate dai commi 6 e 7.
10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito del
provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve
ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede ad estrarre copia
informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.