Art. 6 
 
 
             Adempimenti della commissione esaminatrice 
                         precedenti le prove 
 
  1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  i  membri  della  commissione
esaminatrice,   presa   visione   dell'elenco    dei    partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che tra  essi  ed  i  concorrenti  non
sussistono    situazioni     di     incompatibilita'.     Al     fine
dell'individuazione  delle   situazioni   di   incompatibilita',   si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  51  del  codice  di
procedura civile, in quanto compatibili. 
  2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione,  i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove scritte, al fine di
motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i  criteri  e
le modalita' di formulazione delle  domande  delle  prove  orali.  Le
domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi  omogenei
di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova. 
  3.  La  commissione  esaminatrice  verifica  la  regolarita'  delle
domande di ammissione e provvede alla  formazione  dell'elenco  degli
ammessi, escludendo i candidati che non hanno  i  requisiti  indicati
nell'articolo 2. Detto elenco e' depositato almeno venti giorni prima
dell'inizio delle prove presso  gli  uffici  della  segreteria  della
commissione esaminatrice e pubblicato  sul  sito  web  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati
di  prenderne  visione.  Ai  candidati   non   ammessi   e'   inviata
comunicazione scritta.