Art. 6 
 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
 
  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, e' aggiunto il  seguente:
«Il   comitato   dei   creditori   si   considera   costituito    con
l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da  parte  dei
suoi componenti, senza necessita' di convocazione dinanzi al curatore
ed anche prima della elezione del suo presidente.»; 
  b) all'articolo 95, terzo comma, e' aggiunto in  fine  il  seguente
periodo: «In relazione al numero dei creditori  e  alla  entita'  del
passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia  svolta
in  via  telematica  con  modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  dei  creditori,  anche
utilizzando le strutture  informatiche  messe  a  disposizione  della
procedura da soggetti terzi.»; 
  c) all'articolo 104-ter, decimo comma, e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di
somme  disponibili  per  la   ripartizione,   il   mancato   rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»; 
  d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2)  e'  aggiunto  il
seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita'
del  passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia  svolta  in  via
telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione  dei  creditori,  anche  utilizzando   le
strutture  informatiche  messe  a  disposizione  della  procedura  da
soggetti terzi»; 
  e) all'articolo  175  comma  secondo,  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia
svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del  debitore
e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata  con  decreto,
non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni
prima dell'adunanza.».