Art. 6 Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 2, non rientrano tra gli atti che il rappresentante autorizzato puo' compiere. 2. Un rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE o, se del caso, l'attestato di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto; c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.