Art. 6 
 
 
    Leggibilita' e raggruppamento delle informazioni obbligatorie 
 
  1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la
designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento  (UE)
n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra  vergine  di  oliva»,
dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto  di  oli
di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di  sansa  di
oliva» preimballati, in difformita' da quanto previsto  dall'articolo
4-ter del regolamento (UE)  n.  29/2012  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600  a
euro 9.500. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.