Art. 6 
 
                           Impresa sociale 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata
che svolge attivita' d'impresa per le finalita' di  cui  all'articolo
1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al  conseguimento
dell'oggetto sociale nei  limiti  di  cui  alla  lettera  d),  adotta
modalita' di gestione responsabili e trasparenti, favorisce  il  piu'
ampio coinvolgimento dei  dipendenti,  degli  utenti  e  di  tutti  i
soggetti  interessati  alle  sue  attivita'  e  quindi  rientra   nel
complesso degli enti del Terzo settore; 
  b) individuazione dei settori in cui puo' essere svolta l'attivita'
d'impresa di cui alla lettera  a),  nell'ambito  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
  c) acquisizione di diritto della qualifica di  impresa  sociale  da
parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi; 
  d) previsione di forme di remunerazione del  capitale  sociale  che
assicurino la prevalente destinazione degli  utili  al  conseguimento
dell'oggetto sociale, da assoggettare a  condizioni  e  comunque  nei
limiti massimi previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione  per
gli enti per i quali tale possibilita' e' esclusa  per  legge,  anche
qualora assumano la qualifica di impresa sociale; 
  e) previsione per l'organizzazione che esercita  l'impresa  sociale
dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli  2423  e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili; 
  f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di  limiti  in
materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione  dei
titolari degli organismi dirigenti; 
  g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo
conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con  riferimento
ai principi di pari opportunita' e non discriminazione  di  cui  alla
vigente normativa nazionale e  dell'Unione  europea,  prevedendo  una
graduazione  dei  benefici  finalizzata  a  favorire   le   categorie
maggiormente svantaggiate; 
  h)  possibilita',  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese  private  e  per  le
amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di
amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di  assumerne
la direzione, la presidenza e il controllo; 
  i) coordinamento  della  disciplina  dell'impresa  sociale  con  il
regime delle attivita'  d'impresa  svolte  dalle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale; 
  l) previsione della nomina, in base a principi  di  terzieta',  fin
dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci allo scopo di monitorare
e vigilare sull'osservanza della  legge  e  dello  statuto  da  parte
dell'impresa  sociale,  sul  rispetto  dei   principi   di   corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  e  sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del  codice
          civile: 
              «Art.   2423   (Redazione   del   bilancio).   -    Gli
          amministratori devono redigere il  bilancio  di  esercizio,
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
              Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
              Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in   tema   di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
              Se,  in  casi  eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.». 
              «Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).  -
          Nella redazione del  bilancio  devono  essere  osservati  i
          seguenti principi: 
              1) la valutazione delle voci deve essere fatta  secondo
          prudenza   e   nella   prospettiva   della    continuazione
          dell'attivita'; 
              1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci  e'
          effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione  o
          del contratto; 
              2)  si  possono  indicare  esclusivamente   gli   utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
              3) si deve tener conto dei proventi e  degli  oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
              4) si deve tener conto dei rischi e  delle  perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
              5) gli elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
              6)  i  criteri  di  valutazione  non   possono   essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
              Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.». 
              «Art. 2423-ter (Struttura dello  stato  patrimoniale  e
          del conto economico). -  Salve  le  disposizioni  di  leggi
          speciali  per  le  societa'  che   esercitano   particolari
          attivita', nello stato patrimoniale e nel  conto  economico
          devono  essere  iscritte   separatamente,   e   nell'ordine
          indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  possono  essere
          ulteriormente  suddivise,  senza  eliminazione  della  voce
          complessiva e  dell'importo  corrispondente;  esse  possono
          essere raggruppate soltanto  quando  il  raggruppamento,  a
          causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
          secondo comma dell'art. 2423 o  quando  esso  favorisce  la
          chiarezza del bilancio. In  questo  secondo  caso  la  nota
          integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
          raggruppamento. 
              Devono essere  aggiunte  altre  voci  qualora  il  loro
          contenuto non sia compreso in  alcuna  di  quelle  previste
          dagli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  devono   essere
          adattate  quando  lo   esige   la   natura   dell'attivita'
          esercitata. 
              Per ogni voce dello  stato  patrimoniale  e  del  conto
          economico  deve  essere  indicato  l'importo   della   voce
          corrispondente dell'esercizio precedente. Se  le  voci  non
          sono comparabili, quelle relative all'esercizio  precedente
          devono   essere   adattate;   la   non   comparabilita'   e
          l'adattamento o l'impossibilita' di  questo  devono  essere
          segnalati e commentati nella nota integrativa. 
              Sono vietati i compensi di partite.». 
              - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  231
          del 2001 si vedano le note all'art. 4.