Art. 6 Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria 1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, e' differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. 2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, 3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti, 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.