Art. 6
Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13.
Caso EU Pilot 5571/13/TAXU
1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello
Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a
formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta».
2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a
decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata
dall'articolo 22.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6:
- L'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 69 (Premi vincite ed indennita'). - 1. Fatte
salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta, senza al-cuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco
autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo
sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il
reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500
euro. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale. ».
- L'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268,modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai
sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi
comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o
private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi
in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di
ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da
operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal
sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera
l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore
al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a
ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si
applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi
svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi,
competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel
venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il
premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
di valore inferiore gia' prestabilito, differente per
quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali
differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle
lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi
pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento
razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle
leggi vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.».