Art. 6 
 
                            Osservatorio 
 
  1. E' costituito presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco  dei
lavoratori  finalizzato  a  garantire  una  migliore  diffusione  tra
imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro  e
di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
l'Agenzia nazionale delle  politiche  attive  del  lavoro  assicurano
all'osservatorio, attraverso un'apposita  convenzione,  l'accesso  ai
dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata  e  al  luogo  dei
distacchi in Italia, all'inquadramento dei  lavoratori  distaccati  e
alla  tipologia  dei  servizi  per  i  quali  avviene  il   distacco.
L'osservatorio formula proposte circa le informazioni  relative  alle
condizioni  di  lavoro  e  di  occupazione  da  pubblicare  sul  sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  ai
sensi dell'articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la  migliore
diffusione  tra  imprese  e  lavoratori  delle   informazioni   sulle
condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati. 
  2. L'osservatorio e' composto da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative   a   livello   nazionale   dei    lavoratori,    tre
rappresentanti    designati    dalle     organizzazioni     sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei  datori
di lavoro, due  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  di  cui  uno  con  funzione  di  presidente,  un
rappresentante dell'Agenzia  nazionale  delle  politiche  attive  del
lavoro, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante  dell'Istituto
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino  della
          normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
          politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 10. (Funzioni  e  compiti  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).  -
          1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e  delle
          politiche  sociali  provvede  al   rinnovo   degli   organi
          dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di  amministrazione
          a tre membri, di cui due designati dal Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, tra cui  il  presidente,  e  uno
          dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,  individuati
          nell'ambito degli assessorati  regionali  competenti  nelle
          materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione  a
          tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL  e'
          ridotto di euro centomila  a  decorrere  dall'anno  2016  e
          trasferito all'ANPAL. 
              2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo  degli
          organi dell'ISFOL di cui  al  comma  1,  si  provvede  alla
          modifica dello statuto e  del  regolamento  dell'ISFOL  cui
          sono assegnate le seguenti funzioni: 
                a)  studio,  ricerca,  monitoraggio  e   valutazione,
          coerentemente con gli indirizzi  strategici  stabiliti  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli  esiti
          delle  politiche  statali  e  regionali   in   materia   di
          istruzione  e  formazione  professionale,   formazione   in
          apprendistato   e   percorsi   formativi   in   alternanza,
          formazione continua, integrazione dei  disabili  nel  mondo
          del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che  presentano
          maggiori difficolta' e misure di contrasto  alla  poverta',
          servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,  anche
          avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; 
                b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione  delle
          politiche del lavoro e  dei  servizi  per  il  lavoro,  ivi
          inclusa la verifica del raggiungimento degli  obiettivi  da
          parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle  spese  per  prestazioni
          connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
          e  valutazione  delle   altre   politiche   pubbliche   che
          direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
          del lavoro; 
                c) studio, ricerca,  monitoraggio  e  valutazione  in
          materia di terzo settore; 
                d)  gestione  di  progetti   comunitari,   anche   in
          collaborazione,   con    enti,    istituzioni    pubbliche,
          universita' o soggetti privati  operanti  nel  campo  della
          istruzione, formazione e della ricerca. 
              3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
          pubbliche di rispettiva competenza,  l'INPS  garantisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
          all'ISFOL il pieno accesso ai  dati  contenuti  nei  propri
          archivi gestionali.».