Art. 6 
 
 
              Delega al Governo in materia di societa' 
               di affiancamento per le terre agricole 
 
  1. Al fine  di  favorire  processi  di  affiancamento  economico  e
gestionale nell'attivita'  d'impresa  agricola  nonche'  lo  sviluppo
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo  e'  delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, nel rispetto della normativa europea  in  materia  di
aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle  forme
di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati
e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di eta' compresa  tra
i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in  forma  associata,
allo scopo  del  graduale  passaggio  della  gestione  dell'attivita'
d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi: 
    a) stabilire la durata del  processo  di  affiancamento,  per  un
periodo massimo di tre anni; 
    b)  prevedere   criteri   di   assegnazione   prioritaria   delle
agevolazioni e degli sgravi  fiscali  gia'  previsti  a  legislazione
vigente,  a   favore   dell'agricoltore   ultra-sessantacinquenne   o
pensionato e del giovane imprenditore agricolo; 
    c)  definire  le  modalita'  di  conclusione  dell'attivita'   di
affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 
      1)   la   trasformazione   del   rapporto   tra   l'agricoltore
ultra-sessantacinquenne  o  pensionato  e  il  giovane   imprenditore
agricolo in forme di subentro; 
      2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione
da parte del giovane imprenditore agricolo; 
      3) le forme di compensazione a favore del giovane  imprenditore
agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2); 
    d) definire le modalita' di presentazione da  parte  del  giovane
imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del
rapporto di affiancamento, che  deve  essere  sottoscritto  da  parte
dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone  i
reciproci obblighi; 
    e)  stabilire  le   forme   di   compartecipazione   agli   utili
dell'impresa agricola; 
    f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga
alla legislazione vigente qualora apportati sulla base  del  progetto
imprenditoriale presentato; 
    g)   prevedere    forme    di    garanzia    per    l'agricoltore
ultra-sessantacinquenne  o  pensionato  e  il  giovane   imprenditore
agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; 
    h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in  caso
di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; 
    i)  prevedere  forme  di  compensazione  a  favore  del   giovane
imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto  di
affiancamento; 
    l) definire  le  forme  di  agevolazione  a  favore  del  giovane
imprenditore  agricolo  per  la  gestione  e  l'utilizzo  dei   mezzi
agricoli. 
  2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo  e'
comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito  con  il  medesimo
decreto legislativo  di  cui  al  comma  1,  di  dimostrare  di  aver
apportato  innovazioni  ed  aver  investito  in   azienda   eventuali
provvidenze ad essi destinate. 
  3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal
soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore
agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e  alla
consulenza specializzata. 
  4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e'
reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione
dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque   procedere.   Lo   schema   di   decreto   legislativo   e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.