Art. 6 
 
 
         Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria 
 
  1. Con la procedura di cui al comma 2, da completare entro sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti  diagnostici  neonatali
con l'applicazione dei metodi aggiornati alle  evidenze  scientifiche
disponibili,  per  la  diagnosi  precoce  di  patologie   metaboliche
ereditarie. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
1, valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno  2016,  si
provvede, quanto a 15.715.000 euro,  mediante  la  procedura  di  cui
all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto  a
10   milioni   di    euro,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  incrementata  dall'articolo  1,
comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce  in  merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il  Ministro  della  salute,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie di parte  corrente,  di  cui  all'articolo  21,
comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, nell'ambito dello stato di  previsione  del
Ministero della salute. 
  4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA, mediante la  procedura  di
cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
nel rispetto delle  indicazioni  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, cessano la sperimentazione  e  l'attivita'  del  Centro  di
coordinamento sugli screening  neonatali  previsti  dall'articolo  1,
comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo del comma 554 dell'articolo 1 della legge 28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016), e' il seguente: 
              «554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA  di  cui
          all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502,  sono  effettuati  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  e  previo  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari  nonche'  con  la
          procedura di cui al comma 559. Il  Ministro  della  salute,
          entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una
          relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 565.
          L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189, e' abrogato.». 
              - Il testo del comma 229 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2014), e' il seguente: 
              «229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare
          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentiti l'Istituto superiore di  sanita'  e
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite
          di cinque milioni di euro, lo screening  neonatale  per  la
          diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la
          cui terapia, farmacologica o dietetica,  esistano  evidenze
          scientifiche di efficacia terapeutica o  per  le  quali  vi
          siano evidenze scientifiche che una  diagnosi  precoce,  in
          eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso
          a terapie in avanzato stato di  sperimentazione,  anche  di
          tipo dietetico. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Ministro  della  salute
          definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo.
          Al   fine    di    favorire    la    massima    uniformita'
          dell'applicazione sul territorio nazionale  della  diagnosi
          precoce neonatale e l'individuazione di  bacini  di  utenza
          ottimali  proporzionati   all'indice   di   natalita',   e'
          istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali (Age.na.s.)  un  Centro  di  coordinamento  sugli
          screening  neonatali  composto:  dal   direttore   generale
          dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre  membri
          designati dall'Age.na.s, dei quali almeno  un  esperto  con
          esperienza medico-scientifica specifica in materia;  da  un
          membro di associazioni  dei  malati  affetti  da  patologie
          metaboliche ereditarie; da un rappresentante del  Ministero
          della  salute;  da  un  rappresentante   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione
          dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo  gratuito.
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'
          incrementato di 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2014.». 
              - Il testo del comma 167 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015), e' il seguente: 
              «167. L'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  229
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
          incrementata  di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2015.». 
              - Il testo dell'articolo 17  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e'
          il seguente: 
              «Titolo V - La copertura finanziaria delle leggi. 
              Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -  1.  In
          attuazione   dell'articolo   81,   quarto   comma,    della
          Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori
          oneri indica espressamente, per ciascun  anno  e  per  ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, definendo una  specifica  clausola  di
          salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
          12, per la compensazione  degli  effetti  che  eccedano  le
          previsioni  medesime.  In  ogni   caso   la   clausola   di
          salvaguardia deve garantire la  corrispondenza,  anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
                a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali; 
                b) mediante riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
                c) mediante modificazioni legislative che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
          e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale  dall'articolo  61  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.». 
              - Il testo del comma 5 dell'articolo  21  della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' il seguente: 
              «Art. 21. (Bilancio di previsione). - (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              (Omissis).».