Art. 6
Principi fondamentali sull'organizzazione
e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico
1. Le societa' a controllo pubblico, che svolgano attivita'
economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con
altre attivita' svolte in regime di economia di mercato, in deroga
all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi
di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali
o esclusivi e per ciascuna attivita'.
2. Le societa' a controllo pubblico predispongono specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne
informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a
norma di legge e di statuto, le societa' a controllo pubblico
valutano l'opportunita' di integrare, in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche'
dell'attivita' svolta, gli strumenti di governo societario con i
seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformita'
dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle norme
di tutela della proprieta' industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa
sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario,
riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e
trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni
sulla regolarita' e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta
collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e
collaboratori, nonche' altri portatori di legittimi interessi
coinvolti nell'attivita' della societa';
d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita'
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono
indicati nella relazione sul governo societario che le societa'
controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le societa' a controllo pubblico non integrino gli
strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno
conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 10
ottobre 1990, n. 287:
«Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
applicano alle imprese che, per disposizioni di legge,
esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui
agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante
societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di
posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati
diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva
comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2
rendano disponibili a societa' da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita'
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a
rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni
equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14.
Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le
imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di
cui all'art. 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100
milioni.»