Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
le parole: «Per le comunicazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fino alla piena attuazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
3-bis, per le comunicazioni». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 
              1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
          all'articolo   3-bis,   per   le   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  48,  comma  1,  con  i  soggetti  che   hanno
          preventivamente dichiarato il proprio  indirizzo  ai  sensi
          della   vigente    normativa    tecnica,    le    pubbliche
          amministrazioni    utilizzano    la    posta    elettronica
          certificata. La dichiarazione dell'indirizzo  vincola  solo
          il  dichiarante   e   rappresenta   espressa   accettazione
          dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte
          delle  pubbliche  amministrazioni,   degli   atti   e   dei
          provvedimenti che lo riguardano. 
              1-bis.La  consultazione  degli   indirizzi   di   posta
          elettronica certificata, di cui agliarticoli 16, comma  10,
          e16-bis, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dallalegge  28  gennaio
          2009,  n.  2,  e  l'estrazione  di  elenchi  dei   suddetti
          indirizzi, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e'
          effettuata sulla base  delle  regole  tecniche  emanate  da
          DigitPA, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. - 2-bis. (abrogati)».