Art. 6
Regole per il trattamento dei dati
1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008 garantisce la gestione tecnica ed
informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del
2003.
2. Ciascun ente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) riveste
la qualita' di autonomo titolare in riferimento ai dati personali
comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo n. 196 del 2003, i rispettivi incaricati del
trattamento.
3. Il trattamento dei dati e' svolto esclusivamente per le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.
81 del 2008, riconducibili alle finalita' di rilevante interesse
pubblico istituzionalmente perseguite dai singoli enti, di cui agli
articoli 67, 85, comma 1, lettera e) e 112, comma 2, lettere e) ed
f), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. Sono oggetto di comunicazione nell'ambito del SINP e utilizzati
dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e
indispensabili per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 3.
5. I tipi di dati che possono essere lecitamente trattati sono
individuati dall'allegato F) secondo le specificazioni di cui agli
allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, individuate le fonti
informative, ove sono contenuti i dati poi conferiti al SINP con
estrazione dei soli dati riportati nell'allegato A) effettivamente
necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita'
perseguite, e le operazioni che possono essere eseguite sui dati
sensibili e giudiziari agli effetti di quanto previsto dagli articoli
20 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Sono conferiti al SINP dai singoli enti dati personali,
sensibili e giudiziari, dati aggregati anonimi e quelli relativi alle
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
di cui all'allegato A), pertinenti, non eccedenti e indispensabili, e
sono comunicati e/o utilizzati dai soggetti legittimati, anche
mediante la loro messa a disposizione e consultazione in ambito SINP
secondo quanto specificato negli allegati E) e F).
7. I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi
dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP
sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a
decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.
8. Gli enti fruitori, di cui all'allegato E), abilitati ad accedere
al SINP non possono replicare in autonome banche dati le informazioni
ricevute dal SINP.
Note all'art. 6:
- Per l'articolo 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 196
del 2003 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 30. (Incaricati del trattamento). - 1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato,
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unita' medesima.».
- Per il testo dell'articolo 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008 si vedano le note alle
premesse.
- Si riportano gli articoli 67, 85, e 112 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 67. (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita'
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.».
«Art. 85. (Compiti del Servizio sanitario nazionale). -
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettivita', per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e'
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
di volta in volta trattati.».
«Art. 112. (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
- 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti
previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione
dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a
tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle
norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».
- Si riporta gli articoli 20 e 22 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».