Articolo 6
1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare
volontariamente per l'attuazione dei loro contributi determinati a
livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni
di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e
l'integrita' ambientale.
2. Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi
che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti
a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro
contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo
sostenibile, assicurano l'integrita' ambientale e la trasparenza,
anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo
rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la doppia
contabilizzazione, in linea con gli orientamenti adottati dalla
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo.
3. L'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a
livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a
livello nazionale in conformita' con il presente accordo e'
volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.
4. E' istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione
delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo
sostenibile, sottoposto all'autorita' e alla direzione della
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso e' gestito da un
organismo designato dalla conferenza delle Parti che funge da
riunione delle Parti del presente accordo, ed e' inteso a:
a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto
serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile;
b) incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione
delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati
autorizzati da una Parte;
c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella
Parte ospitante, la quale beneficera' dalle attivita' di mitigazione
risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate
da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a
livello nazionale;
d) produrre una mitigazione complessiva delle emissioni
mondiali.
5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di cui
al paragrafo 4 non sono utilizzate dalla Parte ospitante per
dimostrare di aver conseguito il proprio contributo determinato a
livello nazionale nel caso esse siano utilizzate da un'altra Parte
per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a
livello nazionale.
6. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti
del presente accordo garantisce che una quota dei proventi delle
attivita' svolte a titolo del meccanismo di cui al paragrafo 4 sia
impiegata per coprire le spese amministrative e per assistere le
Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente
vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel
sostenere i costi dell'adattamento.
7. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti
del presente accordo adotta le regole, le modalita' e le procedure
del meccanismo di cui al paragrafo 4 in occasione della sua prima
sessione.
8. Le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di
mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione
per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati a livello
nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione
della poverta', in modo coordinato ed efficace, anche attraverso
mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di tecnologia
e rafforzamento delle capacita', ove opportuno. Tali approcci mirano
a:
a) promuovere l'ambizione in fatto di mitigazione e
adattamento;
b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello
privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello
nazionale;
c) favorire opportunita' di coordinamento tra gli strumenti e i
meccanismi istituzionali pertinenti.
9. E' qui definito un quadro generale per gli approcci non di
mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci
non di mercato di cui al paragrafo 8.